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Discriminatorie le norme della Federcalcio che impongono ai cittadini extracomunitari il possesso di un permesso di soggiorno valido almeno fino al termine della stagione sportiva corrente ai fini del tesseramento per società dilettantistiche

Ordinanza del Tribunale di Lodi accoglie un ricorso presentato da un calciatore richiedente asilo togolese assieme all’ASGI e a Lodi per Mostar ONLUS

Il Tribunale di Lodi, con ordinanza depositato il 13 maggio 2010, ha accolto il ricorso presentato congiuntamente da un calciatore togolese richiedente asilo in Italia e dall’ASGI e da LODI PER MOSTAR ONLUS, e ha dichiarato discriminatorie le norme della Federazione Italiana Gioco Calcio (FIGC) che impongono ai cittadini stranieri extracomunitari che richiedono il tesseramento per società della Lega Nazionale Dilettanti il possesso di un permesso di soggiorno valido fino al termine della stagione sportiva corrente (Art. 40 c. 11 N.O.I.F.).

Il Tribunale di Lodi ha concluso che tale normativa, che limita la possibilità di svolgere l’attività sportiva dei calciatori stranieri pur regolarmente residenti in Italia, costituisce una violazione del diritto anti-discriminatorio (art. 43 T.U. immigrazione, d.lgs. n. 215/2003) in quanto limita irragionevolmente l’esercizio di diritti fondamentali dei cittadini stranieri regolarmente residenti in Italia che intendano svolgere l’attività e la pratica sportiva di calciatore.

Infatti, secondo il Tribunale di Lodi non è ravvisabile una ragionevole causa giustificatrice nel requisito temporale di validità e durata del permesso di soggiorno richiesto dalla Federcalcio in aggiunta alla regolarità del soggiorno del calciatore straniero al momento del tesseramento.

Anzi, secondo il Tribunale di Lodi, proprio le giustificazioni addotte dalla Federcalcio nel corso del giudizio, tra cui quella di voler “tutelare i vivai nostrani”, e dunque di privilegiare i calciatori italiani, rivelerebbero un intento di per sé discriminatorio ed etnocentrico contrario al diritto anti-discriminatorio internazionale, europeo e nazionale e al principio costituzionale di uguaglianza.

Proprio in riferimento al principio di eguaglianza costituzionale, che trova applicazione innanzitutto nell’ambito dei diritti fondamentali, escludendo ogni possibile discriminazione tra cittadini e stranieri regolarmente soggiornanti, il Tribunale di Lodi, inoltre, afferma come il diritto alla pratica sportiva costituisca un diritto fondamentale perché attraverso la pratica sportiva trova espressione la personalità dell’individuo e l’attività sportiva costituisce certamente uno strumento di integrazione sociale così come una possibilità di fonte di reddito e di accesso al lavoro.

Accertando dunque la discriminazione compiuta nei confronti del calciatore di origine togolese, il Tribunale di Lodi ha ordinato il tesseramento del medesimo per la società di Lodi per la stagione 2009/2010, nonché la pubblicazione della sintesi dell’ordinanza, a spese della FIGC, sul quotidiano “La Gazzetta dello Sport”, nonché ha condannato la FIGC al pagamento delle spese legali.

Grande soddisfazione è stata espressa dai legali dell’ASGI, Avv. Alberto Guariso e Livio Neri del foro di Milano, che hanno considerato tale ordinanza come una significativa vittoria di civiltà per la causa dell’integrazione sociale dei cittadini stranieri in Italia, attendendosi quindi una revisione di tutte le normative delle federazioni sportive italiane che contengono simili clausole restrittive alla pratica sportiva degli stranieri regolarmente residenti nel nostro Paese.

Sull’argomento si segnala l’articolo comparso sulla rivista on-line ilsalvagente.it Condannata la Fgci, Shaib potrà giocare al calcio in Italia

Ordinanza del tribunale di Lodi del 13 maggio 2010