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Discriminatorio limitare l’assunzione di cittadini stranieri nelle aziende pubbliche

Tribunale di Torino, ordinanza del 18 maggio 2018

Con ordinanza 18 maggio 2018, il Tribunale di Torino ha dichiarato il carattere discriminatorio della condotta posta in essere da ASTER spa – Azienda Servizi Territoriali di Genova, interamente partecipata dal Comune, che ha impedito la candidatura dei cittadini stranieri al bando per l’assunzione di apprendisti operai addetti alla manutenzione del verde pubblico.

La società pubblica, ignorando una precedente segnalazione di ASGI, aveva insistito nel sostenere la legittimità del bando – che prevedeva fra i requisiti necessari la cittadinanza italiana o comunitaria – sotto due profili: da un lato affermando che le società pubbliche, sarebbero parte della pubblica amministrazione e, essendo soggette alla regola del pubblico concorso, sarebbero anche soggette alle limitazioni per nazionalità e titolo di soggiorno contenute nell’art. 38 TU pubblico impiego (D.lgs 165/2001); dall’altro affermando che, se anche tutte le categorie di cui al citato art. 38 non erano espressamente indicate nel bando, ciò non costituirebbe discriminazione, dovendo valere in proposito il principio di “eterointegrazione” del bando, secondo il quale spetterebbe ai privati verificare la legge applicabile ai fini della valutazione dei requisiti.

ASGI ha proposto ricorso al Tribunale di Torino (competente per territorio) contestando entrambe le tesi di ASTER; e il Tribunale ha pienamente accolto il ricorso, ordinando la riapertura del bando e condannando ASTER al pagamento delle spese di lite.

In primo luogo il Tribunale ha dichiarato che le società a partecipazione pubblica non rientrano nella pubblica amministrazione e pertanto le assunzioni alle loro dipendenze non sono soggette ai limiti di cui all’art. 38 del D.lgs 165/2001. Sul punto il giudice ricorda che, anche secondo l’orientamento della Cassazione, il rapporto dei dipendenti delle cd società in house è di tipo privatistico e soggiace pertanto, quanto ai requisiti di assunzione, al generale principio paritario indipendentemente dal fatto che l’assunzione avvenga poi per concorso pubblico (in tal senso Cass., Sez. Un., 7759/2017).

In secondo luogo il principio di eterointegrazione del bando invocato da Aster non può trovare applicazione sia perché invocato in relazione ad una norma non operante nel caso di specie, quale il citato art. 38, sia perché l’illegittimo contenuto limitativo del bando “… configura una discriminazione secondo i principi affermati dalla CGUE, essendo idoneo “a dissuadere fortemente determinati candidati dal presentare le proprie candidature e, quindi, a ostacolare il loro accesso al mercato del lavoro”.

L’ordinanza rappresenta un importante punto fermo sia per dissipare i dubbi che qualche azienda pubblica ancora nutre sulla materia (il caso di ASTER purtroppo non è l’unico) sia perché richiama tutte le amministrazioni a una corretta redazione dei bandi: l’indicazione dei destinatari in modo erroneo o insufficiente non può essere sanata dall’obbligo degli interessati di “verificare la legge”: spetta all’amministrazione rispettare i principi di correttezza e trasparenza, per non “dissuadere fortemente” dal presentare domanda i soggetti non espressamente citati, integrando con ciò una discriminazione sanzionabile.

– Scarica l’ordinanza
Tribunale di Torino, 18.05.2018, Est. Sburlati, ASGI (Avv.ti Guariso, Neri e Lavanna) c. Azienda Servizi Territoriali Genova Spa (Avv.ti Gilli e Barilati)

Non essendo applicabile alle società a partecipazione pubblica l’art. 38 D.lgs 165/2001, che limita il novero dei soggetti che possono accedere ai posti di lavoro presso le amministrazioni pubbliche, e non trovando nemmeno applicazione il principio di eterointegrazione, in ragione del fatto che l’illegittimo contenuto costituisce una discriminazione in quanto idoneo a dissuadere fortemente i candidati dal presentare le proprie candidature, è discriminatorio il bando per l’assunzione di operai addetti alla manutenzione del verde pubblico nella parte in cui esclude i cittadini provenienti da paesi terzi“.

ASGI - Associazione per gli Studi Giuridici sull’Immigrazione

Nata dall'intenzione di condividere la normativa nascente in tema d’immigrazione da un gruppo di avvocati, giuristi e studiosi, l’ASGI ha, nel tempo, contribuito con suoi documenti all'elaborazione dei testi normativi statali e comunitari in materia di immigrazione, asilo e cittadinanza, promuovendo nel dibattito politico-parlamentare e nell’operato dei pubblici poteri la tutela dei diritti nei confronti degli stranieri ( continua » )