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Dopo la scadenza del permesso per attesa occupazione se lo straniero ha un lavoro e un reddito, il permesso deve essere rinnovato.

T.A.R. di Bologna, ordinanza n. 116-2015 e sentenza n. 518-2015

Una sentenza e una ordinanza, entrambe del TAR di Bologna, inerenti la medesima questione, ovvero il problema del rinnovo del permesso di soggiorno successivo a quello ottenuto per attesa occupazione.
In entrambi i casi infatti la Questura di Ravenna provvedeva a rigettare le richieste di rinnovo sulla base dell’insufficienza reddituale nel periodo in cui lo straniero aveva ottenuto il permesso di soggiorno per attesa occupazione.
Il TAR di Bologna riconosce che sarebbe illogico pretendere la produzione di un reddito da lavoro nel periodo di validità del permesso per attesa occupazione visto che detto permesso viene concesso proprio al fine di consentire allo straniero di reperire una occupazione.
In sostanza, dice il TAR, una volta concesso un permesso di soggiorno per attesa occupazione l’amministrazione deve del tutto disinteressarsi dei redditi conseguiti negli anni precedenti e la valutazione dei redditi deve riguardare unicamente il periodo successivo alla scadenza di detto permesso e tenere conto dell’attuale disponibilità di fonti di sostentamento.
Le situazioni pregresse, in quanto già valutate con la concessione dei permessi di soggiorno precedenti, non hanno quindi alcuna influenza e pertanto se dopo la scadenza del permesso per attesa occupazione lo straniero ha un lavoro e un reddito, il permesso deve essere rinnovato.

– Ordinanza TAR Bologna n. 116-2015
ordinanza_tar_bologna_n._1162015-2.pdf

– Sentenza TAR Bologna n. 518-2015
sentenza_tar_bologna_n._518-2015-2.pdf