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E’ dovere del giudice concorrere all’onere della prova in materia di diritto di asilo

Tribunale di Bari, ordinanza del 16 marzo 2017

In questa ordinanza che ha visto il riconoscimento della protezione sussidiaria al richiedente nigeriano, il giudice evidenzia le proprie responsabilità in materia di asilo nel ricercare l’onere della prova:

…Le SS.UU.CC. della Suprema Corte Ordinaria hanno statuito (sentenza n. 27310/2008) che in materia di diritto di asilo sussiste un’attenuazione dell’onere della prova a carico del richiedente asilo, con conseguente attribuzione di tale onere a carico dell’organo competente a decidere e che il richiedente deve fornire prova, quantomeno in via presuntiva, del concreto pericolo in cui andrebbe incontro in caso di rimpatrio, essendo sufficiente nel richiedente la diligenza e la buona fede, i quali si sostanziano in elementi di integrazione dell’insufficiente quadro probatorio.
Tale principio è stato ribadito con Cassaz., I S.C., Ordinanza n. 19187/2010, che richiama il dovere di cooperazione del Giudice nell’accertamento dei fatti, attivandosi, per quanto possibile, per integrare eventuali carenze probatorie, e l’ampiezza dei poteri istruttori del giudicante
“.

– Scarica l’ordinanza:

Tribunale di Bari, ordinanza del 16 marzo 2017