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Erogazione di prestazioni sanitarie a cittadini stranieri non appartenenti all’Unione europea senza permesso di soggiorno

Chi è privo di un titolo di soggiorno non è di norma iscrivibile al Servizio sanitario nazionale (Ssn).
Tuttavia, ai sensi dell’art. 35 del D.Lgs 286/1998 “Agli stranieri non in regola con le norme relative all’ingresso e al soggiorno sono assicurate, nei presidi pubblici ed accreditati, le cure ambulatoriali ed ospedaliere urgenti o comunque essenziali, ancorché continuative, per malattia ed infortunio e sono estesi i programmi di medicina preventiva e salvaguardia della salute individuale e collettiva. Sono in particolare garantiti:
a) La tutela sociale della gravidanza e della maternità, a parità di trattamento con le cittadine italiane, ai sensi delle leggi 29 luglio 1975 n.405, 22 maggio 1978 n. 194 e del decreto del Ministro della Sanità 6 marzo 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 87 del 13 aprile 1995, a parità di trattamento con i cittadini italiani;
b) La tutela della della salute del minore in esecuzione della Convenzione sui Diritti del fanciullo del 20 novembre 1989;
c) Le vaccinazioni secondo la normativa e nell’ambito di interventi di campagne di prevenzione collettiva autorizzati dalle regione;
d) Gli interventi di profilassi internazionale;
e) La profilassi, la diagnosi e la cura delle malattie infettive ed eventuale bonifica dei relativi focolai;
f) Cura, prevenzione e riabilitazione in materia di tossicodipendenza.”

La Circ. del Ministero della Salute n. 5 del 24 marzo 2000 definisce il concetto di cure urgenti come quelle “cure che non possono essere differite senza pericolo per la vita o danno per la salute della persona”; quello di cure essenziali come quelle “prestazioni sanitarie, diagnostiche e terapeutiche, relative a patologie non pericolose nell’immediato e nel breve termine, ma che nel tempo potrebbero determinare maggiore danno alla salute o rischi per la vita (complicanze, cronicizzazioni o aggravamenti)”. Viene inoltre garantito “il principio della continuità delle cure urgenti ed essenziali, nel senso di assicurare all’infermo il ciclo terapeutico e riabilitativo completo riguardo alla possibile risoluzione dell’evento morboso”.

In base al Dpr n.394/99le regioni individuano le modalità più opportune per garantire le cure essenziali e continuative, che possono essere erogate nell’ambito delle strutture della medicina del territorio o nei presidi sanitari accreditati, strutture in forma poliambulatoriale od ospedaliera, eventualmente in collaborazione con organismi di volontariato aventi esperienza specifica. Tali ipotesi organizzative, in quanto funzionanti come strutture di primo livello, dovranno comunque prevedere l’accesso diretto senza prenotazione né impegnativa”.

Sull’attivazione di tali strutture le disomogeneità a livello nazionale, ma anche di singola Asl, sono molto marcate: in alcune Asl sono stati attivati degli ambulatori dedicati, mentre in altre sono stati individuati alcuni servizi ai quali fare riferimento (Sisp, consultori, Pronto soccorso, ecc..).

Codice STP (Straniero Temporaneamente Presente)

L’assistenza sanitaria per chi è privo di permesso di soggiorno viene erogata attraverso il rilascio di un tesserino con codice regionale individuale STP con finalità prescrittive (prescrizione su ricettario regionale di prestazioni sanitarie, sia specialistiche sia diagnostiche, e farmaci) e di rendicontazione. Il codice dovrebbe essere attribuito in occasione della prima erogazione delle prestazioni o può bensì essere rilasciato preventivamente al fine di facilitare l’accesso alle cure, in particolare ai programmi di prevenzione.
Il codice STP è valido su tutto il territorio nazionale e ha una durata di 6 mesi (la Regione Veneto ha esteso a un anno). La tessera viene rilasciata previa dichiarazione dei propri dati anagrafici (qualora non fosse possibile esibire un documento di identità è sufficiente la registrazione delle generalità fornite dall’assistito, in particolare nome, cognome, sesso, data di nascita e nazionalità) e sottoscrizione di una dichiarazione di indigenza, che consente di riceve le prestazioni sanitarie essenziali a parità di condizioni con il cittadino italiano per quanto riguarda le quote di partecipazione alla spesa (ticket). Anche il soggetto titolare di una tessera STP è esonerato dalla quota di partecipazione alla spesa, in analogia al cittadino italiano, per quanto concerne:
– Prestazioni sanitarie di primo livello (medicina generale, Sert, Dsm, Consultorio familiare);
– Prestazioni d’urgenza erogate al Pronto Soccorso nella stessa misura del cittadino italiano;
– Prestazioni a tutela della gravidanza e della maternità;
– Prestazioni di prevenzione (vaccini, screening);
– Prestazioni relative a patologie croniche, patologie rare e stati invalidanti (attestato di esenzione);
– Età/condizione anagrafica (inferiori ai 6 e superiore ai 65 anni);

Qualora il cittadino straniero in possesso del codice STP non avesse risorse sufficienti per il pagamento del ticket è possibile applicare, previa compilazione della dichiarazione di indigenza, il codice X01, valido esclusivamente per la specifica prestazione effettuata, e che giustifica il mancato introito al Ssn.

Ai sensi del comma 5 art. 35 del T.U. l’accesso alle strutture sanitarie da parte dello straniero non in regola con le norme sul soggiorno non deve comportare alcun tipo di segnalazione all’Autorità.


Alcune disposizioni riportate nella scheda sono ricavate dall’Accordo Stato-Regioni del 20 Dicembre 2012, documento che tuttavia non è stato recepito da tutte le Regioni e dunque ha attualmente un’applicazione disomogenea sul territorio nazionale.

D.Lgs 286/1998, Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero
Circolare Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, DGRUERI/VI/1.3.ba/9682/P del 4 maggio 2009
Sentenza Corte Costituzionale n.376 del 27 luglio 2000
Circ. Ministero della Salute n. 5 del 24 marzo 2000
Accordo adottato dalla Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano il 20 Dicembre 2012 “Indicazioni per la corretta applicazione della normativa per l’assistenza sanitaria alla popolazione straniera da parte delle Regioni e Province autonome”
Dpr n. 394/99

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