Con la sentenza n.22 depositata il 02 febbraio 2007, la Corte Costituzionale ha dichiarato inammissibili le questioni di legittimità costituzionale sollevate dai Tribunali di Genova, Torino, Bologna, Ancona, Gorizia, Trieste, Milano, Trani e Verona in riferimento all’art.14, co.5ter (condanna da 1 a 4 anni per lo straniero che non ottemperi all’ordine del questore di allontanamento dal territorio nazionale) e co.5 quinquies (arresto obbligatorio dell’autore del reato di inottemperanza all’ordine del Questore).
Nonostante l’esito negativo del pronunciamento, nel corpo della sentenza la Corte afferma ripetutamente che le “…sanzioni penali per l’illecito ingresso o trattenimento di stranieri nel territorio nazionale presenta squilibri, sproporzioni e disarmonie tali da rendere problematica la verifica di compatibilità con i principi di uguaglianza e di proporzionalità della pena…”, squilibri e sproporzioni che porta la stessa Corte a rilevare “…l’opportunità di un sollecito intervento del legislatore.”
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Avv. Paolo Cognini
Redazione MeltingPot Marche