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Favoreggiamento immigrazione clandestina: insussistenza del reato per il figlio minore

Il commento dell'Avv. Paolo Cognini alla sentenza 574/2010 della Corte di Cassazione

L’importante pronunciamento della Corte di Cassazione riguarda il caso di un genitore accusato di aver procurato attraverso il porto di Ancona l’ingresso illegale nel territorio nazionale della figlia minore. I fatti trattati in sentenza hanno origine il 22/02/2009 quando presso lo scalo del porto di Ancona viene tratto in arresto R. A. F. con l’accusa di favoreggiamento dell’immigrazione clandestina in riferimento all’ingresso irregolare di 11 clandestini.

Tra gli 11 clandestini che gli vengono “addebitati” ci sono anche la moglie e la figlia di appena 4 anni. In primo grado viene condannato. In appello la pena viene ridotta a 4 anni e 8 mesi: la Corte esclude il favoreggiamento nei confronti della moglie (già regolarmente soggiornante in Germania e oltretutto co-indagata), ma mantiene il favoreggiamento nei confronti della figlia anche se lo derubrica in favoreggiamento non a fini di lucro. Con il ricorso in Cassazione viene impugnata la sentenza di appello sollevando molteplici censure e sostenendo l’impossibilità di contestare il reato di favoreggiamento dell’immigrazione clandestina al genitore che avesse procurato l’ingresso illegale del figlio minore.

La Corte di Cassazione ha accolto tutti i motivi di ricorso, ha annullato la sentenza ed ha rinviato alla Corte di appello di Perugia, presso la quale proprio in questi giorni è stata fissata l’udienza del 10/11/2010.

Come è possibile dedurre dalla sentenza, la parte più interessante è quella relativa all’ingresso illegale del figlio minore (ma anche le valutazioni sulle attenuanti generiche risultano utili).

La precedente sentenza della Cassazione n.44048/2008 aveva affrontato il medesimo tema ma con motivazioni molto stringate e di portata sicuramente ridotta rispetto a questo pronunciamento. In quel caso (si trattava di uno straniero regolarmente soggiornante in Italia che aveva portato con sé illegalmente la figlia minore), il reato veniva escluso riconoscendo l’operatività ai sensi dell’art.54 c.p. dello stato di necessità individuato per l’appunto nella necessità di evitare l’abbandono della figlia considerato che tutti gli altri familiari (la moglie e l’altro figlio) avevano fatto regolare ingresso in Italia per ricongiungimento familiare.

Nella sentenza 574/2010, invece, la Cassazione esclude il reato alla radice ritenendo che la condotta del genitore che porta con sé irregolarmente il figlio minore, per il principio di responsabilità che accede alla potestà genitoriale, configura un “fatto proprio” del genitore: il reato deve pertanto essere escluso in quanto la norma penale non prevede come reato l”auto-favoreggiamento”, ma solo il favoreggiamento di terzi. La differenza tra le due sentenze è profonda. Escludere il reato per l’operatività della scriminante dello stato di necessità rimette ogni volta la valutazione al caso concreto e la stessa scriminante potrebbe di volta in volta essere esclusa magari rilevando e documentando la presenza nel Paese di origine di altri familiari, dell’altro coniuge o di altri parenti. Escludere invece il reato alla radice dichiarando che il reato non può fisiologicamente sussistere in quanto il figlio minore non può essere considerato soggetto terzo ai sensi della fattispecie penale in esame, determina ben altre prospettive ed implicazioni.

La sentenza della Corte di Cassazione in oggetto ha il pregio di affermare con rigore e senza ambiguità la preminenza degli obblighi e dei vincoli di solidarietà, cura ed assistenza del genitore nei confronti del figlio minorenne sulle sanzioni penali previste in materia di favoreggiamento dell’immigrazione clandestina.

La sentenza della Cassazione sancisce il principio secondo cui il figlio minore non può essere considerato soggetto terzo ai fini della contestazione del reato di favoreggiamento dell’immigrazione clandestina: si tratta di un principio di civiltà giuridica coerente con le garanzie a tutela del fanciullo sancite dalle convenzioni internazionali a cui il nostro ordinamento dovrebbe adeguarsi anziché tentare costantemente di arenarle.

Avv. Paolo Cognini

Avv. Paolo Cognini (Ancona)

Foro di Ancona.
Esperto in Diritto Penale e Diritto dell’immigrazione e dell’asilo, da sempre impegnato nella tutela dei diritti degli stranieri.

Socio ASGI, è stato docente in Diritto dell'immigrazione presso l'Università di Macerata.

Autore di pubblicazioni, formatore per enti pubblici e del privato sociale, referente della formazione del Progetto Melting Pot Europa.


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