Per la libertà di movimento, per i diritti di cittadinanza

Fondo di solidarietà per la tutela contro le discriminazioni

Destinato alla anticipazione delle spese legali per procedimenti giurisdizionali o amministrativi intrapresi dalle persone/cittadini che si ritengono lesi da condotte discriminatorie

Obiettivo del progetto
Il Consiglio Nazionale Forense e l’Ufficio Nazionale Antidiscriminazioni Razziali (UNAR), organismo di parità del Dipartimento per le Pari Opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri, al fine di dare effettività al diritto costituzionale di difesa in un ambito particolarmente sensibile come quello delle discriminazioni, hanno siglato un accordo che prevede l’istituzione di un Fondo di solidarietà per la tutela giurisdizionale delle vittime, destinato alla anticipazione delle spese legali per procedimenti giurisdizionali o amministrativi intrapresi dalle persone/cittadini che si ritengono lesi da condotte discriminatorie

Con il Fondo, che opera attraverso un meccanismo rotativo di anticipazione e di restituzione delle somme, si intende quindi fornire un supporto alle vittime per facilitarne l’accesso alla tutela giurisdizionale, qualora non ricorrano i presupposti per l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato.

A chi è destinato
I soggetti che possono richiedere il contributo sono:
– le vittime di discriminazioni per motivi di razza o origine etnica, religione, convinzioni personali, età, disabilità, orientamento sessuale e identità di genere; a condizione che non usufruiscano del patrocinio a spese dello Stato.
– le associazioni di settore legittimate a stare in giudizio in rappresentanza delle vittime, ai sensi dell’art. 5 del Dlgs n. 215/03;
– le Organizzazioni sindacali, Associazioni e Organizzazioni rappresentative del diritto o dell’interesse leso ai sensi dell’art. 5 del Dlgs n. 216/03.

Come fare domanda
La domanda, sottoscritta dal cittadino o nel caso di enti dal legale rappresentante, va presentata al gestore del Fondo, il Consiglio Nazionale Forense, tramite raccomandata a/r presso la sede del CNF in via del Governo vecchio, 3 Roma o tramite Pec all’indirizzo [email protected]
L’ammissibilità delle domande è valutata da un apposito Comitato di gestione del Fondo.

E’ possibile presentare 3 domande nell’arco temporale dell’anno.
Le domande devono contenere, a pena di inammissibilità, descrizione sommaria dei fatti che configurino ipotesi di discriminazione; copia del documenti di identità e codice fiscale; la dichiarazione di non usufruire del beneficio del patrocinio a spese dello Stato; la documentazione utile alla prova dei fatti che rientrano nei criteri di ammissibilità della domanda; l’indicazione del nominativo e dei recapiti dell’avvocato al quale si affida la tutela giurisdizionale.

Fac-simile domanda di ammissione

Fac-simile atto di notorietà

Deliberazione sulla domanda
Il comitato di gestione, formato da rappresentanti del Dipartimento Pari Opportunità, Unar e CNF, valuta l’ammissibilità della domanda secondo criteri di gravità dei fatti alla base dell’azione giurisdizionale, comunicando tramite il CNF l’eventuale ammissione.

Erogazione delle somme
A titolo di anticipazione delle spese per l’assistenza legale in procedimenti contro atti discriminatori può essere erogata una somma pari a 600 euro per ogni grado di giudizio.
Tale somma dovrà essere restituita dal legale in caso di esito vittorioso della causa con soccombenza della controparte alle spese, entro un anno dalla pubblicazione del provvedimento.

Per ulteriori e specifiche informazioni consultare il Regolamento per il funzionamento del Fondo di solidarietà per la tutela giurisdizionale delle vittime di discriminazione.

Depliant informativo
Regolamento per il funzionamento del fondo di solidarietà per la tutela giurisdizionale delle vittime di discriminazione