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Gambia – Il buon inserimento nel territorio italiano e le condizioni familiari ed economiche nel Paese di origine giustificano la protezione umanitaria

Tribunale di Brescia, ordinanza del 9 aprile 2018

Photo credit: Angelo Aprile

Il Tribunale di Brescia riconosce la protezione umanitaria ad un giovane richiedente asilo del Gambia.
I motivi sono esposti in modo puntuale dal Giudice:
“[…] è necessario considerare che il ricorrente ha lasciato il proprio Paese che aveva da poco raggiunto la maggiore età, senza avere più legami stabili, se non un fratello, del quale verosimilmente non ha più notizie ed alcuni parenti con i quali, per quanto non veritiera sia la storia narrata, non avrebbe comunque più rapporti essendo trascorso molto tempo ed essendo ormai un uomo adulto, di talché difficilmente verrebbe riaccolto nella famiglia di origine.

A ciò si aggiunga che il […] ha ormai trascorso trentasei mesi lontano dal Gambia. Dieci mesi li ha trascorsi tra il Mali e la Libia in condizioni di seria difficoltà, visto che ha lavorato senza ricevere pagamento (circostanza più che attendibile perché spesso in comune ai richiedenti asilo) e quasi due anni invece li ha passati in Italia. Qui il ricorrente ha potuto acquisire alcune competenze non solo linguistiche ma anche professionali, come comprovano i diplomi dei corsi di lingua italiana, nonché un brevetto per operatore di muletto e di saldatore meccanico prodotti dal medesimo. In tale ottica, merita rilievo la circostanza che il ricorrente abbia dimostrato di possedere buone capacità di apprendimento, nonostante partisse da condizioni svantaggiate di analfabetismo (ha fatto solo un anno di scuola coranica).

In altre parole, considerato il buon inserimento nel territorio italiano e le condizioni familiari ed economiche in patria, il rimpatrio lo esporrebbe ad una situazione di
vulnerabilità perché lo costringerebbe a ritornare in una dimensione, al contrario di quella che sta costruendo qui in Italia, in cui non dispone di alcuno strumento. Del resto, la vulnerabilità è stata riconosciuta da recente giurisprudenza di merito in fattispecie non dissimili dalla presente, stante l’integrazione che aveva acquisito il richiedente nel nostro Paese (cfr. Trib. Roma 8/9/2017, App. Milano 28/2/2017, Trib. Bari 16/3/2017).

In conclusione, può riconoscersi il permesso di soggiorno per motivi umanitari al ricorrente […] sussistendo, allo stato ed alla luce delle considerazioni svolte, i presupposti di cui dell’art. 5 comma 6 d.lgs. n. 286/1998″.

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Tribunale di Brescia, ordinanza del 9 aprile 2018