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Gambia – La giovane età del richiedente e la prospettiva di migliorare la propria condizione personale sono presupposti per la concessione della protezione umanitaria

Tribunale di Genova, ordinanza del 23 agosto 2016

Un’ordinanza, questa volta del Tribunale di Genova, che riconosce la protezione umanitaria ad un giovane richiedente asilo gambiano.
Riportiamo le considerazioni principali del Giudice con la speranza che le Commissioni Territoriali inizino a considerare questi elementi e riconoscerli già in sede di audizione come motivi sufficienti per ravvisare un esito positivo alle richieste di protezione internazionale.

Il ricorrente “ha presentato la domanda di protezione internazionale appena possibile, ha compiuto ogni ragionevole sforzo per circostanziare la propria domanda e fornire tutti gli elementi pertinenti in suo possesso, non ha reso dichiarazioni in contrasto con le informazioni generali disponibili e non è caduto in alcuna contraddizione, quantomeno evidente. Il ricorrente non ha più i genitori e ha soltanto una sorella in Senegal. In Gambia non ha più nessuno, se non dei parenti più lontani che all’età di 19 anni lo hanno costretto a lasciare il paese perché non più gradito alla famiglia per il fatto di avere avuto problemi con la giustizia.
Ragioni umanitarie impediscono allora di rinviare in Gambia il ricorrente, che ne è stato allontanato, poco più che maggiorenne, da quello che restava della sua famiglia e che – dopo una sofferta parentesi in Libia – ha raggiunto l’Italia solo a rischio della vita.
Il ricorrente ha del resto una professionalità di saldatore spendibile in Italia, tanto che riferisce di aver ricevuto una promessa di assunzione, con la prospettiva che possa a breve richiedere un permesso per motivi di lavoro.
Si deve allora rilevare che, come già detto, secondo la giurisprudenza della Corte di Cassazione, i presupposti della concessione della più tenue protezione umanitaria possono fondarsi anche su condizioni temporali limitate o circoscritte, anche riferibili alla speranza di una rapida evoluzione in melius della posizione personale del richiedente, suscettibile di un mutamento che faccia venir meno le ragioni della tutela (Cass. ord. 23 maggio 2013, n. 12751; Cass., ord. 21 novembre 2011, n. 24544).
Deve dunque essere dichiarato il diritto del ricorrente al permesso di soggiorno ai sensi dell’art. 5, co. 6 d. lgs. n. 286/1998, con conseguente trasmissione degli atti al competente Questore per il relativo rilascio.

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Tribunale di Genova, ordinanza del 23 agosto 2016