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Gambia. La storia personale, la giovane età e le drammatiche vicende vissute in Libia giustificano la protezione umanitaria

Tribunale di Genova, ordinanza del 28 dicembre 2017

Photo credit: Alessio Romenzi per Unicef

Il Tribunale di Genova riconosce al protezione umanitaria ad un cittadino del Gambia.

La statuizione in esame si apprezza, oltre che per la chiarezza e l’esaustività, per avere inequivocabilmente ribadito come i traumi subiti dai richiedenti asilo nei paesi di transito assumano piena rilevanza ai fini della valutazione dei fattori di vulnerabilità.

Scrivono invero i Giudici del capoluogo ligure: “ Ai traumi subiti dai richiedenti asilo dopo l’uscita dal proprio Paese, la Commissione Territoriale non sembra attribuire alcuna rilevanza ; tale orientamento appare tuttavia in contrasto con l’art. 8 comma 3 del d.lgs. n. 25/2008, che dispone che la domanda di protezione internazionale debba essere esaminata alla luce di informazioni precise ed aggiornate sul Paese di origine dei richiedenti asilo e, ove occorra, dei Paesi in cui questi sono transitati. Tale norma, se si vuole attribuirle un significato normativo (e non dare alla stessa un’interpretazione sostanzialmente abrogante), implica che dovrà – tra l’altro – tenersi conto dei traumi subiti dal richiedente non solo nel Paese di origine, ma anche in quelli di transito e più in generale nel corso del viaggio dal proprio Paese all’Italia, quando questi abbiano lasciato un segno nel richiedente, quanto meno ai fini di una eventuale protezione umanitaria”.

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Tribunale di Genova, ordinanza del 28 dicembre 2017