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Gambia – Protezione umanitaria al richiedente: il rimpatrio potrebbe aggravare la sua condizione psicofisica

Corte d’Appello di Milano, sentenza n. 1592 del 12 aprile 2017

Un’interessante sentenza della Corte d’Appello di Milano, sezione delle Persone dei Minori e della Famiglia, emessa in data 12.04.17, con la quale è stato concesso all’appellante, cittadino del Gambia, un permesso di soggiorno per motivi umanitari.

La Corte ha accolto l’appello sulla base, da un lato, del fatto che il Gambia sta – ancora oggi – attraversando un delicato momento di transizione politica ed è, inoltre, disturbato dal progressivo deterioramento della situazione nell’area del Sahel e dall’attivismo dei gruppi di matrice terroristica.

Dall’altro la concessione della protezione umanitaria è motivata dal fatto che l’appellante, che soffre di un disturbo da stress post traumatico legato alle traversie violente del suo viaggio verso l’Italia, si trova in una situazione personale di particolare vulnerabilità meritevole di tutela.

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Corte d’Appello di Milano, sentenza n. 1592 del 12 aprile 2017