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Gambia, protezione umanitaria. Violazione dei diritti umani ed integrazione del ricorrente in Italia

Tribunale di Genova, ordinanza del 5 settembre 2017

Il Giudice ritiene che sussistano, ai sensi dell’art. 32, comma 3, del D. Leg.vo n. 25/2008, gli estremi per il riconoscimento della protezione umanitaria, tanto più che siamo di fronte ad un giovane che, a quanto è stato appurato, è giunto in Italia ancora da minorenne.
Appare assolutamente verosimile che il richiedente abbia lasciato il suo paese (dopo essere stato vittima di uno scontro a fuoco) a causa della grave situazione di violazione dei diritti umani imputabili alle iniziative del menzionato dittatore. In proposito, dai siti internet più accreditati (Ministero degli Esteri italiano, Amnesty International, Peace Reporter) si ricava che, durante gli anni della dittatura, in Gambia si verificavano “sparizioni forzate”, “detenzioni arbitrarie”, “attacchi alla libertà di espressione”, il tutto “in un clima di impunità” (si v. sul punto Trib. Genova, ord. 13 maggio 2016, Est. Di Lazzaro , n. R.G. 15255/2015 R.G.).

Inoltre, quanto alla nuova situazione politica del paese, appare ancora prematuro esprimere valutazioni definitive circa il livello di democraticità che potrà essere garantito ai cittadini. Deve, altresì, essere preso in considerazione il fatto che il ricorrente ha dimostrato di aver intrapreso in Italia un significativo percorso di integrazione sociale. Non solo il giovane ha già acquisito, come si è anticipato, una discreta padronanza della lingua italiana ma, come emerge dai documenti prodotti, egli ha affrontato con esiti assolutamente positivi lo svolgimento di percorsi formativi e di attività di volontariato che, verosimilmente, gli consentiranno un buon inserimento lavorativo“.

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Tribunale di Genova, ordinanza del 5 settembre 2017