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Ghana. Il motivo della fuga dal paese e il percorso di integrazione sono presupposti sufficienti per il riconoscimento della protezione umanitaria

Tribunale di Genova, ordinanza del 20 giugno del 2016

Il Giudice del Tribunale di Genova, con questa ordinanza, riconosce “che le conclusioni cui è pervenuta la Commissione Territoriale sono il frutto di un’istruttoria svolta in modo superficiale, in assenza di una effettiva valutazione delle argomentazioni fornite dal ricorrente e di un necessario approfondimento sulla situazione socio-politica del Ghana”.
Il richiedente asilo, invece, ha fornito un resoconto articolato e preciso della sua vicenda, compiendo ogni ragionevole sforzo per circostanziare i fatti di cui è stato involontario protagonista, motivo per cui non vi è motivo di ritenerlo non veritiero.
Al tempo stesso, il giudice ha valutato “il percorso meritorio di volontariato con i portatori di handicap, la sua dedizione al lavoro e la sua volontà di integrarsi nel nuovo tessuto sociale”, riconoscendo la protezione umanitaria (ndr).

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Tribunale di Genova, ordinanza del 20 giugno del 2016