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Ghana – La vulnerabilità del richiedente asilo giustifica la protezione umanitaria

Tribunale di Bari, ordinanza del 24 aprile 2018

Photo credit: Talking Hands, con le mani mi racconto

Il Giudice ha considerato la buona integrazione e la vulnerabilità del richiedente asilo in caso di rimpatrio giustificando così la protezione umanitaria. Nelle motivazioni si richiama alla giurisprudenza del tutto consolidata della Corte di Cassazione (in particolare alla sentenza 3347/15).

La corte, infatti, ha stabilito che la protezione umanitaria è una misura autonoma, i cui requisiti non sono integralmente sovrapponibili a quelli delle misure maggiori ed in particolare della protezione sussidiaria (Cass. 6880 del 2011).

In particolare, la Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 10686 del 2012 ha stabilito che il sistema pluralistico delle misure di protezione internazionale, in quanto comprensivo anche dei permessi umanitari, che costituiscono uno strumento atipico da applicarsi in condizioni di vulnerabilità anche non coincidenti con le ipotesi normative delle misure tipiche, integra le condizioni di legge indicate dall’art. 10 terzo comma, attuative dell’asilo costituzionale.

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Tribunale di Bari, ordinanza del 24 aprile 2018