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Guinea Bissau – Protezione umanitaria considerata la vulnerabilità personale del richiedente: la giovane età, la mancanza di riferimenti familiari nel paese d’origine e il percorso di integrazione intrapreso

Tribunale di Bologna, ordinanza del 22 marzo 2018

Il Tribunale di Bologna con ordinanza del 22 marzo 2018 ha riconosciuto la protezione umanitaria ad un cittadino della Guinea Bissau il quale ha affermato che le ragioni della sua fuga erano da individuarsi nel timore di venir ucciso o subire rappresaglie per via della militanza politica del padre e per la generale situazione di instabilità politica nel paese.

Il Tribunale emiliano, dopo aver ribaltato il giudizio sulla credibilità ed attendibilità espresso dalla Commissione territoriale bolognese ed aver ritenuto le dichiarazioni del richiedente coerenti, circostanziati e verosimili, ha affermato: “[…] le situazioni di vulnerabilità che possono dar luogo alla protezione umanitaria costituiscono un catalogo aperto, non necessariamente fondato sul fumus persecutionis o sul pericolo di danno grave per la vita e l’incolumità fisica che sono quelle tipiche invece della protezione sussidiaria (cfr. Cass. 26566/13). […] Ritiene il giudicante che nella storia personale del ricorrente siano ravvisabili peculiari profili di vulnerabilità idonei a giustificare il rilascio di un permesso di soggiorno per motivi umanitari. In particolare la situazione di generale diffusa instabilità del paese di provenienza; la mancanza di ogni riferimento familiare e sociale, ove dovesse ivi ritornare, e la giovane età del richiedente impongono al giudicante di riconoscere al medesimo il permesso di soggiorno per motivi umanitari; senza sottacere il positivo percorso intrapreso dal richiedente ai fini di un’efficace integrazione nel paese ospitante.

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Tribunale di Bologna, ordinanza del 22 marzo 2018