Per la libertà di movimento, per i diritti di cittadinanza

Guinea. L’instabilità politico-istituzionale e la situazione di forte criticità giustificano la protezione sussidiaria al richiedente

Tribunale di Palermo, ordinanza del 12 maggio 2017

Secondo il Giudice la valutazione degli elementi personali del richiedente le informazioni raccolte sul paese di origine “danno sicuramente conto di una situazione di criticità ed instabilità politico-istituzionale e pertanto consentono di ritenere sussistente una situazione di conflitto armato interno che possa giustificare il riconoscimento della protezione sussidiaria di cui all’art. 14 lett. c) del D.Lgs. n. 251/2007 […]. L’assenza delle garanzie minime di legalità e democraticità della vita pubblica e delle condizioni essenziali di libera e pacifica convivenza mette costantemente in pericolo la sicurezza, la salute e l’incolumità pubblica“.

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Tribunale di Palermo, ordinanza del 12 maggio 2017