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I familiari dei regolarizzandi possono usufruire dell’assistenza sanitaria?

La condizione dei cittadini immigrati in fase di regolarizzazione per molti aspetti è ibrida, cioè si ha diritto di stare in Italia, proseguire il rapporto di lavoro, si avrebbe anche diritto di instaurare un nuovo rapporto di lavoro se si perde quello vecchio, ma non si ha ancora un vero e proprio permesso di soggiorno.
Il lavoratore in fase di regolarizzazione ha diritto ad avere una vera iscrizione (come quella rilasciata ai lavoratori in possesso del permesso di soggiorno) al Servizio Sanitario Nazionale SSN. Di questo abbiamo parlato in precedenti trasmissioni.

La prima a recepire indicazioni di iscrivere alle AUSL i lavoratori in fase di sanatoria è stata la Regione Lazio, seguita poi da altre regioni. L’indicazione data è di diritto e buon senso perché un immigrato che sta lavorando, autorizzato a proseguire regolarmente l’attività lavorativa, che con decorrenza dal 10 settembre scorso sta versando i contributi (anche quelli del SSN), non avrebbe senso che si vedesse rifiutata la tessera sanitaria, dal momento che sta pagando e ha diritto di avere tutte le prestazioni.
Ma questo, ripeto, vale soltanto per il singolo lavoratore in attesa di regolarizzazione, dal momento che la regolarizzazione del lavoratore non si estende automaticamente ai familiari a carico. Questo purtroppo non è stato previsto dalla legge in materia di regolarizzazione che, nè direttamente nè indirettamente, consente una tale estensione.

Dunque la situazione è questa: il lavoratore in fase di sanatoria potrà iscriversi a pieno titolo al SSN (con tessera normale), sia pure con una polizza temporanea che verrà rinnovata fino a quando non si perfezionerà la regolarizzazione e verrà consegnato il permesso di soggiorno. La moglie e il figlio invece saranno da considerare a tutti gli effetti come irregolarmente soggiornanti, questo senza che vi sia una chiara differenza tra il prima e il dopo regolarizzazione del lavoratore.

Per quanto riguarda l’assistenza sanitaria ai cittadini stranieri privi di permesso di soggiorno ricordo che l’art 35 del Testo Unico sull’immigrazione prevede tutte le forme di assistenza sanitaria considerata necessaria per cui una assistenza di tipo ospedaliero, ambulatoriale (visite mediche, esame di laboratorio, terapie, visite specialistiche, ecc.). Sempre all’art. 35 si prevede la tutela sanitaria per i minori irregolari, assicurando tutte le forme di assistenza pediatrica necessarie, compresa l’assistenza da parte dei consultori.

Quindi è possibile, sia per la moglie che per il figlio della persona in fase di regolarizzazione, ottenere le cosiddette tessere sanitarie leggere cioè a validità limitata, che consentono tutte le cure urgenti ma anche tutte quelle che si rivelano necessarie. Con la tessera sanitaria leggera non si ha diritto alla scelta del medico di base ma comunque vengono garantite tutte le cure necessarie. Ecco che le AUSL avrebbero dovuto organizzarsi (ma non è avvenuto in tutte le città) mettendo a disposizione un medico che svolga le funzioni di medico di base esclusivamente per i cosiddetti clandestini. Il medico in questo caso prescrive tutte le visite specialistiche, terapie, ecc. ed eventualmente anche il ricovero.
Questo riguarda tutte le cure anche se di carattere continuativo e ambulatoriale.