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I gravi motivi di salute del richiedente asilo giustificano la protezione umanitaria

Tribunale di Lecce, ordinanza del 24 aprile 2018

Il Tribunale di Lecce chiamato a verificare la sussistenza dei presupposti per la concessione della protezione internazionale nei confronti di un cittadino nigeriano, nonostante abbia ritenuto non credibile la storia personale del richiedente e a differenza di molte altre sentenze 1 consideri la zona di provenienza “non caratterizzata da violenza diffusa”, lo ha ritenuto meritevole della protezione umanitaria per gravi motivi di salute.

Nel caso di specie – secondo il Giudice – “occorre tenere conto che il richiedente, in giovane età, è uscito dal suo paese, ha tentato di costruire una vita in altri paesi giungendo in Italia; dalla documentazione sanitaria prodotta, poi, si evince che il richiedente, in data 28.11.2017, è stato ricoverato in stato di coma presso l’Ospedale di Taranto per una emorragia cerebrale intraparenchimale parietale sinistra. Tali condizioni di salute, pertanto, concretizzano una situazione di forte vulnerabilità ed un rientro nel suo paese, allo stato, è in contrasto gravi motivi umanitari; è, pertanto, sussistente il diritto ad ottenere il permesso di soggiorno per motivi umanitari ai sensi dell’art. 5 comma 6 d.lgs. 286/98“.

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Tribunale di Lecce, ordinanza del 24 aprile 2018

  1. http://www.meltingpot.org/Nigeria-Lo-stato-di-violenza-diffusa-che-caratterizza-anche.html