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I lungo soggiornanti hanno diritto all’assegno INPS per i nuclei familiari numerosi in virtù della direttiva europea 109/2003

Nuove ordinanze del Tribunale di Genova e del Tribunale di Tortona favorevoli alla disapplicazione del requisito di nazionalità italiana o comunitaria.

I Tribunali di Genova e di Tortona, con due diverse ordinanze, depositate rispettivamente il 22 ed il 24 settembre, hanno riconosciuto a due cittadini stranieri di Paesi terzi non membri dell’UE, titolari del permesso di soggiorno CE per lungo soggiornanti, il diritto a percepire l’assegno INPS per i nuclei familiari numerosi con almeno tre figli minori, previsto dall’art. 65 della legge n. 448/98 e successive modifiche, con questo accogliendo i ricorsi anti-discriminazione da loro presentati con la rappresentanza degli avvocati dell’ASGI, contro i Comuni di Savignone e di Tortona e l’INPS che avevano rigettato l’istanza per mancanza del requisito di cittadinanza italiana o comunitaria.

I giudici di Genova e Tortona hanno così affermato la titolarità dei cittadini di Paesi terzi lungo soggiornanti in Italia del diritto a beneficiare dell’assegno INPS in virtù della clausola di parità di trattamento con i cittadini nazionali in materia di prestazioni sociali e di assistenza sociale contenuta nell’art. 11 c. 1 e 4 della direttiva europea n. 2003/109/CE. I giudici di Genova e Tortona hanno fatto presente che il legislatore italiano in sede di recepimento della direttiva n. 109/2003 non si è avvalso della deroga al principio di parità di trattamento prevista dalla direttiva europea con riferimento alle prestazioni sociali di natura ‘non essenziale’, né potrebbe intendersi che tale deroga possa fondarsi implicitamente sull’ambiguo inciso “salvo diversamente disposto” contenuto nell’art. 9 comma 12, lett. c) del d.lgs. n. 286/98, introdotto con il d.lgs. n. 3/2007 di recepimento della direttiva n. 109/2003/CE (Il lungo soggiornante può “usufruire delle prestazioni di assistenza sociale, di previdenza sociale…salvo che sia diversamente disposto e sempre che sia dimostrata l’effettiva residenza dello straniero sul territorio nazionale”). Secondo i giudici di Genova e Tortona, infatti, la normativa interna deve essere interpretata in modo conforme alla normativa comunitaria, di cui al principio di parità di trattamento della direttiva n. 109/2003, ma anche a quello contenuto nell’art. 34 della Carta di Nizza, con conseguente necessità di intendere non più operante nei confronti dei lungo soggiornanti il requisito di cittadinanza italiana o comunitaria previsto dalla normativa originaria in materia di assegno INPS per i nuclei familiari numerosi. In entrambi i casi, i giudici hanno interpretato la normativa interna e comunitaria alla luce della recente sentenza della Corte di Giustizia europea, dd. 24 aprile 2012 (causa C-571/10, Kamberaj c- Istituto per l‘Edilizia Sociale della Provincia autonoma di Bolzano/Provincia autonoma di Bolzano/Bozen). Qui, i giudici di Lussemburgo hanno ricordato che dal momento che il diritto dei cittadini dei paesi terzi lungo soggiornanti al beneficio della parità di trattamento nelle materie elencate dalla direttiva costituisce la regola generale ed investe un diritto fondamentale quale quello all’uguaglianza, qualsiasi deroga al riguardo deve essere interpretata restrittivamente e può essere invocata unicamente qualora gli organi competenti nello Stato membro interessato per l’attuazione di tale direttiva abbiano chiaramente espresso l’intenzione di avvalersene; fatto questo non avvenuto in sede di normativa italiana di recepimento della direttiva europea (d.lgs. n. 3/2007). Ugualmente, il giudice di Genova ha opportunamente ricordato che la sentenza della Corte di Giustizia europea nel caso Kamberaj ha affermato che le prestazioni familiari a sostegno del reddito rientrano certamente tra le prestazioni essenziali sottratte alla facoltà di deroga dal principio di parità di trattamento da parte degli Stati membri, per effetto della disposizione comunitaria medesima (art. 11 c. 4 e considerando n. 13 della stessa direttiva) e comunque tra le prestazioni essenziali debbano essere ricomprese tutte quelle che rispondono alle finalità enunciate dall’art. 34 della Carta di Nizza, incluse dunque quelle prestazioni di assistenza sociale volte “a garantire un’esistenza dignitosa a tutti coloro che non dispongano di risorse sufficienti”.

Ordinanza del Tribunale di Genova

Ordinanza del Tribunale di Tortona