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I minori hanno diritto alla permanenza regolare in Italia del proprio nucleo familiare, compresi fratelli e sorelle maggiorenni

Tribunale per i Minorenni di Bari, decreto del 14 maggio 2018

Il caso è il seguente: una famiglia albanese, con due figlie di cui una maggiorenne, si rivolge al Tribunale per i Minorenni al fine di essere autorizzata a permanere osservando nel ricorso che, il termine “familiare”, utilizzato dalla legge in materia di immigrazione, deve essere interpretato nel senso più ampio e deve consentire l’allargamento al familiare del minore oltre ai genitori anche – nella specie della sorella – al fine di non smembrare l’attuale sistema familiare che la minore vive, e ciò, in ossequio al principio del superiore interesse del minore ed al riconoscimento di una condizione giuridica particolare fatta di diritti inviolabili e di superiori interessi che devono essere tenuti in preminente considerazione in ogni decisione relativa ai fanciulli di competenza di organi amministrativi, giurisdizionali o legislativi cosi come recita l’art. 3 della Convenzione sui diritti del Fanciullo del 20 novembre 1989 e come ribadisce anche l’art. 26 comma 3 della l. 40/1998.

Aggiungendo altresì che tale interpretazione più favorevole risponde al principio più volte riconosciuto dalla Corte Costituzionale (cfr. sentenza n. 28 del 1995 e n. 203 del 1997) in cui si è chiaramente affermato che nel nostro ordinamento la garanzia della convivenza del nucleo familiare si radica nelle norme costituzionali che assicurano protezione alla famiglia ed in particolare nell’ambito di questa, ai figli minori secondo quanto statuito anche dalla Convenzione di New York sui diritti del fanciullo del 1989 la quale dispone che in tutte le decisioni riguardanti i minori deve essere tenuto in conto ed considerazione preminente il superiore interesse del minore senza discriminazione alcuna.

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Tribunale per i Minorenni di Bari, decreto del 14 maggio 2018