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Il D.L. 13/2017: le principali ragioni di illegittimità

Una nota dell'ASGI con i principali, sia pure non esaustivi, profili di illegittimità costituzionale del d.l. 17.02.2017, n. 13

Secondo ASGI il vizio di fondo del DL 13/2017 è cercare un rimedio facile ma inefficiente ad una realtà – l’aumento delle richieste di riconoscimento della protezione internazionale e del conseguente aumento del contenzioso giudiziale – che non solo ha cause originarie che sfuggono completamente all’attenzione del legislatore, ma che non prende nemmeno in considerazione la irrazionalità del sistema attuale di accoglienza (che ha creato vere e propri “imprenditori dell’accoglienza”, privi di competenza) e l’irragionevolezza di un sistema che per legge impedisce ai cittadini stranieri di entrare regolarmente in Europa ed in Italia.

Un provvedimento legislativo, dunque, destinato inevitabilmente a non risolvere la questione, perché se è indubbio che determinerà la riduzione del contenzioso (eliminando sostanzialmente il diritto alla giustizia per i richiedenti asilo), non potrà mai eliminare le persone che qui arrivano e che dunque rimarranno giuridicamente invisibili, facili vittime di sfruttamento lavorativo e concorrenziale con i cittadini italiani, o della criminalità.

E’ impensabile ritenere che sia possibile concretamente il rimpatrio forzato delle migliaia di persone che non otterranno il riconoscimento di alcuno status, tant’è che la stessa previsione del D.L. per i “nuovi” “Centri di permanenza per i rimpatri” ipotizza una capienza di 1600 posti nel triennio 2017/2019 (cfr. relazione pag. 48).

Anche in tema di prima identificazione e di rimpatrio degli stranieri in situazione di soggiorno irregolare, il D.L. persiste in una prevalente ottica repressiva del fenomeno, con l’accentuazione degli strumenti di rimpatrio forzoso, attraverso alcune modifiche di dettaglio della disciplina del rimpatrio (come la previsione del trattenimento anche per gli stranieri richiedenti protezione non espulsi ma respinti, o l’allungamento del termine di trattenimento per coloro che hanno già scontato un periodo di detenzione in carcere), ma, soprattutto, con la decisione di dare inizio all’apertura di numerosi nuovi centri di detenzione amministrativa in attesa del rimpatrio (ora chiamati Centri di permanenza per i rimpatri, invece che CIE).

Da anni risulta chiaro come un sistema efficiente di rimpatri non possa basarsi solo sull’esecuzione coattiva degli stessi, ma debba, in primo luogo, riformare le norme in materia di ingresso e soggiorno, aprendo canali di ingresso regolare diversi da quello, ora quasi unico, della protezione internazionale, così dando maggiore stabilità ai soggiorni, oggi resi precari da disposizioni eccessivamente rigide, riducendo così il ricorso all’allontanamento per ipotesi limitate e comunque incentivando i rimpatri volontari, con strumenti normativi e finanziari specifici.
Appare quindi necessaria una più ampia e organica revisione delle strategie di governo dei flussi migratori, con la rivisitazione delle leggi sull’immigrazione che impediscono un ordinato programma di regolarizzazione ed inserimento controllato dei migranti, prendendo atto del fallimento, sotto il profilo dell’effettività e della sostenibilità economica, di un approccio esclusivamente orientato all’allontanamento forzoso di soggetti le cui precarie condizioni sociali e civili interpellano peraltro il tema della garanzia dei diritti fondamentali.
L’unico modo per affrontare e risolvere la questione è aprire canali regolari di ingresso, sia per lavoro, che per ricerca lavoro, che per richiesta di protezione internazionale o umanitaria.

– Leggi la nota completa dell’ASGI
Il D.L. 13/2017: le principali ragioni di illegittimità, di ASGI