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Il PDS per motivi familiari, non essendo venuto meno l’affectio coniugalis, non può essere diniegato anche se è intervenuto un allontanamento tra i coniugi a cause di forza maggiore

Giudice di Pace di Genova, ord. n.68/15 del 17/02/2015

V., cittadina moldava, ha fatto regolarmente ingresso nel Nostro Paese nell’ anno 2001 al fine di reperire un lavoro e raggiungere migliori prospettive di vita. In data 19 maggio 2001, la Sig.ra contraeva matrimonio con un cittadino italiano, signor R., ed i coniugi fissavano inizialmente la propria residenza coniugale in Novi Ligure. Successivamente i coniugi si trasferivano in Genova, ove fissavano la nuova residenza coniugale.
V. presentava, presso l’Ufficio Immigrazione della Questura di Genova, istanza di rilascio di permesso di soggiorno per motivi familiari in ragione del matrimonio contratto con il cittadino italiano, signor R., e in data 3.7.2001, la Questura di Genova rilasciava in favore dell’odierna ricorrente il primo permesso di soggiorno per motivi familiari, che ella successivamente ha sempre rinnovato.
La sig.ra V., immune da qualsiasi pendenza e precedente penale sia in Italia che all’estero ha sempre vissuto nel nostro Paese nel rispetto delle leggi e svolgendo regolare attività lavorativa, come risulta dai contratti di lavoro che si producono; in data 5.7.12 la signora inoltrava, presso l’Ufficio immigrazione della Questura di Genova, formale istanza di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di famiglia.
Il 28.1.2014, però, la Questura di Genova notificava, del tutto inopinatamente alla signora V., il rifiuto del rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di famiglia e, in data 24.11.14, la Prefettura di Genova notificava alla signora V. un decreto di espulsione con la seguente motivazione: “l’interessato si trova illecitamente sul territorio dello Stato in quanto il permesso di soggiorno per motivi di famiglia è stato rifiutato in quanto, in seguito ad accertamenti esperiti, è stata accertata l’inesistenza del rapporto di coniugio con il cittadino italiano Sig. R.”.
Avverso tale ultimo provvedimento veniva presentato ricorso al Giudice di Pace di Genova. La ricorrente ed il di lei coniuge, cittadino italiano, infatti, tutt’oggi felicemente sposati, mai avevano adito gli organi giudiziari per la modifica del proprio stato civile, tra i medesimi, infatti, mai era intervenuta alcuna separazione. Contro il rigetto dell’istanza di rilascio del permesso di soggiorno “per motivi familiari” del Questore veniva invece proposto ricorso al T. O. di Genova.
Vero è che in data 15.5.2014, stante la crisi economica, e la cessazione del rapporto di lavoro di cui la signora V. era titolare, i coniugi hanno subìto l’esecuzione di sfratto per morosità dalla propria abitazione, sita in Genova, e sono stati indotti da tale causa di forza maggiore a trovare soluzioni abitative d’emergenza, in attesa di poter sanare la propria situazione economica e reperire una nuova casa coniugale.
Pertanto, in via del tutto provvisoria e senza che fosse venuta assolutamente meno la comunione spirituale ed affettiva tra coniugi, la signora V. ha ricevuto ospitalità dal signor M., amico di famiglia, ed il signor R., marito di lei, si trasferiva in Novi presso la casa della di lui sorella, gravemente ammalata ed alla quale egli presta assistenza in modo continuativo.
La difesa di V. sottolineava, sulla base di importanti ed articolate argomentazioni di merito e di diritto che il rapporto di coniugio, sorto con la celebrazione del matrimonio in data 19.5.2001, mai si fosse risolto e che, pertanto, l’odierna ricorrente possedesse tutti i requisiti necessari per soggiornare legalmente nel nostro Paese e il provvedimento emesso inopinatamente a carico della medesima da parte della Prefettura di Genova, fosse illegittimo e che dovesse esserne disposto l’annullamento.
Il giudice di pace di Genova, decidendo sul ricorso depositato ex art. 13 comma 8 d. Lgs. 286/1998 avverso il decreto di espulsione, che già veniva sospeso in data 29.12.2014 ha osservato che “la straniera è risultata essere coniugata con cittadino italiano; che avverso il diniego di permesso – all’origine del decreto oggi opposto – è risultato essere stato presentato ricorso al Tribunale di Genova (sempre per il tramite della difesa scrivente); che il coniuge della ricorrente ha esaurientemente spiegato in udienza i motivi di difficoltà economica che hanno reso impossibile la convivenza, pur persistendo un rapporto sentimentale e la volontà di ritornare a convivere non appena possibile; che il provvedimento oggi impugnato era già stato sospeso da questo giudice ai sensi dell’art. 13. 2 Direttiva 2008/115 CE e della Sent. Corte Cost. 31 -05 – 2000 n. 161 (“In questi casi particolari ed eccezionali, venendo meno la contiguità temporale fra l’introduzione del giudizio e la sua definizione, la tutela cautelare non sarebbe superflua, per cui non è inibito al giudice dell’opposizione di individuare lo strumento più idoeo nell’ambito dell’ordinamento per sospensere l’efficacia del decreto prefettizio impugnato”).
Riconoscendo quindi che non essendo intervenuta alcuna separazione o divorzio e, neppure, mai essendo venuto meno l’affectio coniugalis, ma essendo solo intervenuto un allontanamento dovuto a cause di forza maggiore in forza della crisi economica, a seguito delle quali i coniugi sono stati costretti, al momento, a vivere separatamente in attesa di reperire una nuova abitazione coniugale, il ricorso presentato dovesse esserere accolto ed annullato l’atto prefettizio opposto, concedendo così a V.di permanere sul territorio nazionale, nell’attesa della definizione del ricorso relativo al diniego di permesso di soggiorno.

Avv.ti Alessandra Ballerini e Matteo Buffa.

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Giudice di Pace di Genova, ord. n.68/15 del 17/02/2015