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Il Permesso di soggiorno per motivi familiari

Scheda aggiornata in gennaio 2021

Il permesso di soggiorno per motivi di famiglia è regolato dall’articolo 30 del Testo Unico sull’immigrazione.

Può essere rilasciato a:

  • i familiari del cittadino extracomunitario che hanno esercitato il diritto al ricongiungimento familiare o l’ingresso di familiari al seguito con un cittadino straniero residente in Italia (ai familiari dei extraUE di cittadini italiani o comunitari sarà invece rilasciata una Carta di Soggiorno);
  • lo straniero titolare di un permesso di soggiorno da almeno un anno che contrae matrimonio con cittadino straniero regolarmente soggiornante;
  • allo straniero regolarmente soggiornante familiare di un cittadino straniero in possesso dei requisiti per il ricongiungimento familiare entro un anno dalla scadenza del suo titolo (in caso di rilascio in favore del familiare di soggetto titolare di protezione internazionale si prescinde dal possesso di un regolare titolo di soggiorno);
  • al genitore straniero, anche naturale, di minore italiano, anche se lo straniero è irregolare;
  • al parente entro il secondo grado di cittadino italiano (pds per motivi familiari ex art 19, 286/98 – ex art 28, 394/99)

Durata

Il permesso per motivi familiari ha la stessa durata del permesso di soggiorno del familiare a cui è correlato ed è rinnovabile insieme a quest’ultimo.

Lavoro

Il permesso di soggiorno per motivi familiari consente di svolgere qualsiasi attività lavorativa. Per lo svolgimento di lavoro subordinato non sarà necessaria la sottoscrizione del contratto di soggiorno (Circolare del 25 ottobre 2005). Qualora l’interessato lo richieda può essere convertito in permesso per motivi di lavoro se sussistono i requisiti per il rilascio dello stesso.

Primo rilascio

Dopo l’ingresso in seguito a ricongiungimento familiare o di familiare al seguito l’interessato dovrà recarsi presso lo Sportello Unico al quale è stata inoltrata la domanda di nulla osta che, dopo aver accertato la regolarità del visto, consegnerà un modulo precompilato per la richiesta del permesso di soggiorno da inoltrare con apposita busta attraverso gli Sportelli Postali abilitati al Centro Servizi Amministrativi di Roma (in base al Protocollo tra Poste Italiane e Ministero dell’Interno in vigore dall’11 dicembre 2006).

Saranno necessari:

  • marca da bollo da euro 16,00;
  • ricevuta del versamento di euro 30,46 per il rilascio dei titoli di soggiorno in formato elettronico;
  • pagamento di euro 30,00 allo sportello postale per le spese di spedizione;
  • il pagamento del contributo è stato ripristinato: clicca qui per gli importi (in precedenza cancellato dal TAR del Lazio, con sentenza n. 06095/2016 del 24 maggio).
  • erano già esclusi i figli minori (art 29, com 1, lett b).

Rinnovo

Il titolare del permesso deve presentare domanda di rinnovo 60 giorni prima della scadenza del titolo.

Come e dove si presenta la domanda di rinnovo:
La domanda di rinnovo del pds per motivi di famiglia è presentata attraverso la compilazione del Kit postale da inoltrare con apposita busta attraverso gli Sportelli Postali abilitati al Centro Servizi Amministrativi di Roma.

Documenti necessari per il rinnovo:

Oltre al Modulo 1 del Modello 209 (Modulo 2 se in possesso di reddito proprio), nella busta ELI 2 occorre inserire anche:

  • fotocopia delle pagine del passaporto riportanti i dati anagrafici, i timbri di rinnovo, i visti;
  • fotocopia del permesso di soggiorno in scadenza;
  • fotocopia del codice fiscale;
  • copia del passaporto (pagine con dati anagrafici), del titolo di soggiorno e del codice fiscale del familiare;
  • dichiarazione del familiare che provvede al sostentamento dell’interessato
  • attraverso la compilazione dell’atto di notorietà di mantenimento [ scarica fax-simile allegato ]

Con la ricevuta di rinnovo del permesso di soggiorno lo straniero gode dei diritti del soggiorno ed in particolare:

  • dovrà esibire la ricevuta come prova della regolarità del soggiorno;
  • potrà utilizzare i codici per controllare lo stato di avanzamento della pratica su www.portaleimmigrazione.it;
  • potrà richiedere l’iscrizione anagrafica (esibendo anche il visto di ingresso in caso di primo rilascio);
  • potrà stipulare un contratto di assunzione;
  • potrà stipulare un contratto di alloggio o qualsiasi altro contratto;
  • potrà iscriversi al Servizio Sanitario Nazionale (esibendo anche il visto di ingresso in caso di primo rilascio);
  • potrà uscire e rientrare dal territorio nazionale a determinate condizioni (consulta la scheda pratica).

Il rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di famiglia è subordinato alla verifica dell’esistenza di risorse economiche sufficienti in capo all’interessato o al familiare ma:

  • ai fini del calcolo del reddito si tiene conto del reddito complessivo del nucleo familiare.

  • Nell’adottare il provvedimento di rifiuto del rilascio, di revoca, o di diniego di rinnovo del permesso di soggiorno dello straniero che ha esercitato il diritto al ricongiungimento familiare ovvero del familiare ricongiunto, si tiene anche conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell’interessato e dell’esistenza di legami familiari e sociali con il suo Paese d’origine, nonché, per lo straniero già presente sul territorio nazionale, anche della durata del suo soggiorno nel medesimo territorio nazionale

Questa ultima disposizione, introdotta nel nostro ordinamento a seguito del D.Lgs. n.5 dell’8 gennaio 2007 (in recepimento della Direttiva 86/2003/CE), imponendo una valutazione attenta della situazione dello straniero richiedente, inibisce la possibilità di emettere automaticamente provvedimenti di diniego del permesso di soggiorno per motivi familiari in virtù della mancanza di reddito sufficiente così come determinato dall’articolo 29, comma 3, lettera b).

In ogni caso il provvedimento di diniego del rinnovo del permesso di soggiorno dovrà essere adeguatamente motivato.

  • In caso di morte del familiare in possesso dei requisiti per il ricongiungimento e in caso di separazione legale o di scioglimento del matrimonio o, per il figlio che non possa ottenere la carta di soggiorno, al compimento del diciottesimo anno di età, il permesso di soggiorno può essere convertito in permesso per lavoro subordinato, per lavoro autonomo o per studio;
  • Il pds per motivi familiari può essere rinnovato anche nel caso in cui non vi sia effettiva convivenza tra padre e figlio (fermi restando i requisiti di reddito).

Permesso per motivi di famiglia figlio minore fino ai 18

Ai figli minori di anni 18, anche prima del compimento del 14esimo anno di età (per effetto della Legge 7 luglio 2016, n. 122, entrata in vigore il 23.07.2016) viene rilasciato un permesso di soggiorno autonomo per motivi familiari fino al compimento della maggiore età.
Il rilascio di questo permesso di soggiorno non mira a costituire una nuova posizione di soggiorno in capo al minore ma si configura come prosecuzione del diritto di soggiorno precedentemente acquisito.
Pertanto, il rilascio di questo titolo non può essere subordinato al possesso dei requisiti di reddito da parte del familiare.
Saranno necessari:

  • modulo 1 (modello 209) Kit postale;
  • fotocopie di tutte le pagine del passaporto del minore (se titolare di passaporto proprio);
  • copia del titolo di soggiorno del genitore;
  • certificato di stato famiglia o autocertificazione del rapporto familiare;
  • certificato di frequenza scolastica se il minore è in età soggetta al diritto-dovere all’istruzione;
  • codice fiscale.

Coesione familiare: Conversione del permesso di soggiorno da altro titolo a motivi di famiglia

Lo straniero che ha contratto matrimonio sul territorio italiano titolare di un permesso di soggiorno da almeno un anno o lo straniero regolarmente soggiornante (o entro un anno dalla scadenza del suo permesso), familiare di straniero regolarmente soggiornante in possesso dei requisiti per il ricongiungimento possono richiedere la conversione del titolo di soggiorno posseduto in permesso per motivi di famiglia.

Documentazione

Oltre al Modulo 1 del Modello 209 (Modulo 2 se in possesso di reddito proprio), nella busta ELI 2 occorre inserire anche:

  • documentazione attestante il rapporto di parentela tradotta e legalizzata (nel caso di matrimonio contratto in Italia la compilazione del modulo 1 equivale ad autocertificazione);
  • fotocopia delle pagine del passaporto riportanti i dati anagrafici, i timbri di rinnovo, i visti;
  • fotocopia del permesso di soggiorno in scadenza (o scaduto);
  • copia del passaporto del familiare (pagine con dati anagrafici);
  • codice fiscale;
  • copia del titolo di soggiorno del familiare;
  • fotocopia della dichiarazione dei redditi del familiare straniero con il quale si chiede la coesione (quando è necessario dimostrare i requisiti per il ricongiungimento);
  • certificato di idoneità abitativa ai sensi dell’art. 29, comma 3, lett. a) (quando è necessario dimostrare i requisiti per il ricongiungimento).

Dovranno recarsi direttamente in Questura per la richiesta del permesso di soggiorno per motivi di famiglia a seguito di conversione gli stranieri in possesso di un permesso di soggiorno per cure mediche (gravidanza). E’ il caso di chi, padre o madre, in seguito all’attesa della nascita di un figlio, ha beneficiato della possibilità prevista dall’articolo 19, comma 2, lettera d), ex art 28, comma 1 lettera c). In questo caso infatti è prevista la possibilità di convertire il permesso di soggiorno se uno dei due coniugi è in possesso dei requisiti per il ricongiungimento.


Conversione da turismo a famiglia

Un nodo a tutt’oggi problematico rimane quello legato alla possibilità, per quanti siano in Italia per turismo, di ottenere un permesso di soggiorno per motivi di famiglia quando i familiari regolarmente presenti sul territorio sono in possesso dei requisiti per il ricongiungimento.
L’art. 30, comma 1, lettera c), non opera alcuna distinzione in merito al titolo di soggiorno del familiare beneficiario del ricongiungimento limitandosi infatti a richiedere la presenza regolare dello stesso.
A nulla può valere perciò la considerazione che il permesso per motivi di turismo sia stato sostituito da una dichiarazione di presenza con la legge n. 68 del 27 maggio 2007.
A partire da queste considerazioni si ritiene quindi un diritto in capo agli interessati quello di ottenere un permesso per motivi di famiglia in caso di presenza regolare sul territorio (anche con visto turistico e dichiarazione di presenza) del familiare di un cittadino straniero in possesso dei requisiti per il ricongiungimento.

Redazione

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