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Il Ricorso non sospende il diritto del richiedente ad ottenere un permesso per motivi umanitari

Tribunale civile di Roma, ordinanza del 26 luglio 2016

Interessante pronuncia.
Il Tribunale di Roma ha dichiarato illegittimo il rifiuto della Questura di rilasciare il permesso per motivi umanitari (a seguito di riconoscimento della Commissione Territoriale con contestuale rigetto della domanda di protezione).
La questura di Roma infatti (secondo una prassi illegittima molto diffusa a Roma) aveva rifiutato il rilascio sulla base di una presunta sospensione (ex art. 19 Dlgs 150/11) di ogni effetto a seguito della proposizione da parte del richiedente del ricorso art. 35 contro la decisione della Commissione Territoriale. In questi casi la Questura di Roma rilascia un permesso per richiesta asilo.
Il Tribunale ha confermato che la proposizione del ricorso ex art. 35 non sospende il diritto del richiedente ad ottenere un permesso per motivi umanitari in caso di riconoscimento di protezione umanitaria da parte della Commissione Territoriale.

– Scarica la sentenza:
Tribunale civile di Roma, ordinanza del 26 luglio 2016