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Il Tribunale di Bergamo rinvia l’indennità di maternità di base alla Corte Costituzionale

Tribunale di Bergamo, ordinanza del 26 novembre 2015

È rilevante e non manifestamente infondata l’eccezione di legittimità costituzionale dell’art. 74 Dlgs 151/01 nella parte in cui richiede il requisito del permesso di soggiorno CE di lungo periodo per l’accesso alla “indennità di maternità di base”. La norma infatti, nel prevedere detto requisito (che comporta la presenza nel territorio dello Stato da almeno cinque anni) produce una irragionevole discriminazione nei confronti dello straniero, in violazione degli artt. 2,3,10,31,38,117, primo comma Cost., nonché degli artt. 14 CEDU e 1 Protocollo aggiuntivo, così come interpretati dalla Corte EDU e replicati nell’art. 21 della Carta dei diritti fondamentali della UE, a sua volta richiamato dall’art. 6 TUE. Tale contrasto non è superabile con una interpretazione adeguatrice, né si rinviene nel diritto UE una disposizione normativa munita di completezza, precisione, chiarezza e assenza di condizioni, tale da consentire di riconoscere il diritto all’assegno in questione allo straniero privo di permesso di soggiorno di lungo periodo.

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Tribunale di Bergamo, est. Bertoncini, ord. 26 novembre 2015, , XXX (avv.ti Guariso e Lavanna) c. Comune di Azzano San Paolo (avv. Nozza) e INPS (avv. Imparato)


Secondo il Tribunale di Bergamo la previsione del requisito del permesso di lungo periodo per accedere all’indennità di maternità di base di cui all’art. 74 Dlgs 151/01 contrasta con numerose norme internazionali e costituzionali, ma tale contrasto non può essere risolto con l’applicazione diretta della direttiva 2011/98.

Il Tribunale – al fine di fugare ogni dubbio circa la riconduzione della vicenda ai fantomatici casi di “turismo assistenziale” – premette che la presenza in Italia della ricorrente “non ha carattere episodico” essendo la stessa titolare di un permesso di soggiorno per motivi familiari ed essendo marito e figli titolari di permesso di soggiorno di lungo periodo. Ciò premesso richiama la giurisprudenza della corte EDU sulla applicazione del principio di non discriminazione ex art. 14 CEDU alle prestazioni sociali “comprese quelle cui non corrisponde il versamento di contributi”; richiama inoltre la notissima giurisprudenza costituzionale in materia di accesso degli stranieri alle prestazioni sociali volte a rispondere a bisogni essenziali della persona ; e conclude che “tali principi debbono essere riaffermati pure con riferimento all’indennità di maternità, trattandosi di beneficio a tutela dei bisogni di un minore, nell’ambito di un contesto familiare di difficoltà economica, per cui non vi è dubbio che si tratti di una prestazione diretta a soddisfare bisogni primari della persona che compito dello Stato tutelare e salvaguardare”.

L’argomentazione assume tuttavia un’altra piega quando il Giudice afferma che “dall’esame complessivo del diritto dell’Unione Europea non è rinvenibile una disposizione normativa munita di completezza, precisione, chiarezza e assenza di condizioni, tale da consentire di riconoscere il diritto all’assegno in questione anche allo straniero soggiornante per motivi familiari non in possesso dei requisiti per il conseguimento del permesso di soggiorno di lunga durata”.

L’affermazione, piuttosto criptica, è evidentemente riferita alla direttiva 2011/98 che – come risulta anche dal breve riassunto iniziale della vicenda processuale – era stata invocata dalla difesa di parte ricorrente. Ebbene il motivo per cui l’articolo 12 di detta direttiva – che fissa appunto il principio di parità di trattamento per tutti gli stranieri titolari di un permesso di soggiorno che consente di lavorare- costituirebbe una norma non dotata di “completezza, precisione, chiarezza e assenza di condizioni” avrebbe meritato un esame un po’ più approfondito o quanto meno più esplicito, mentre invece la citata affermazione non contiene alcuna spiegazione in merito.

Tra l’altro, posto che la prescrizione paritaria indubbiamente esiste, la sua eventuale non diretta applicabilità per assenza dei requisiti di completezza invocati dal Tribunale, avrebbe dovuto comportare non tanto l’accantonamento della questione (come il Giudice sembra aver fatto) ma la formulazione dell’eccezione di incostituzionalità ex art. 117, primo comma, anche con riferimento alla violazione della direttiva, laddove invece il Giudice ha richiamato l’art. 117 Cost., solo con riferimento alla CEDU e alla Carta dei diritti.

A questo punto potrebbero esserci due rischi: che la Corte Costituzionale decida sulla questione senza esaminare il profilo del contrasto con la direttiva o addirittura che dichiari inammissibile la questione per mancanza di un compiuto esame dell’eventuale contrasto con la direttiva sotto il profilo della possibile disapplicazione. In entrambi i casi la palla tornerebbe ai giudici di merito.

Appare dunque opportuno che, in attesa della pronuncia della Corte, il contenzioso prosegua sia al fine di riaffermare la diretta applicabilità dell’art. 12 Direttiva 2011/98, sia – in subordine – al fine di integrare il rinvio alla Corte Costituzionale con una ulteriore ordinanza che consenta l’esame dei profili trascurati dal Tribunale di Bergamo.