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Il cittadino straniero entrato in Italia con visto Schengen non può essere espulso coattivamente

Giudice di Pace di Genova, Dott. G. Gualandi, ord. n. 421 del 6 ottobre 2015

Giudice di Pace di Genova, Dott. G. Gualandi , ord. n. 421 del 6 ottobre 2015 (K.R./ Prefettura di Genova – ricorso ex art 13 dlgs 286/98)

Il cittadino marocchino K.R., titolare di passaporto in corso di validità, rilasciato dalle autorità marocchine e valido fino al 15 novembre 2015, faceva ingresso in Italia, in data 2 aprile 2014, munito di regolare Visto Shengen; in data 5.6.15 veniva notificato al ricorrente il decreto di espulsione Prefettizio sulla base della seguente motivazione: “L’interessato si trova illecitamente sul Territorio dello Stato in quanto: INGRESSO CLANDESTINO (art 13 c.2 lett A) Si è sottratto ai controlli di frontiera; tuttavia in base alla documentazione presentata non è da escludersi che lo straniero si trovi in una delle condizioni previste dall’art 13 c.2 lett B del dl 286/98 (ha omesso di chiedere il permesso di soggiorno nel termine prescritto/ ha omesso di presentare la dichiarazione di presenza sul Territorio Nazionale ai sensi dell’art 1 Legge n 68 del 28.5.2007/ ha presentato la dichiarazione di presenza ma si è trattenuto nel Territorio dello Stato oltre i tre mesi, o il minore termine stabilito nel visto d’ingresso in violazione dell’art 1 della legge n. 68 del 28.5.2007;
La difesa proponeva tempestivo ricorso ex art 13 c.8 Dlgs 286/98 al Giudice di Pace competente, evidenziando l’erroneità, la genericità nonché la carenza motivazionale dell’atto amministrativo opposto.
Al ricorso veniva allegata copia del Visto Shenghen, in forza del quale, il signor K.R. faceva ingresso in Italia, in modo regolare contrariamente a quanto sostenuto dalla Prefettura. La difesa sottolineava altresì la genericità e la carenza motivazionale laddove la P.A. indicava nel decreto di espulsione la supposta sussistenza delle seguenti violazioni: violazione art 13 c.2 lett B del dl 286/98; violazione ex art 1 Legge n 68 del 28.5.2007.
In ordine al decreto di espulsione, la difesa del signor K.R. eccepiva in ricorso le seguenti violazioni:
Violazione della Direttiva 2008/115/Ce;
Violazione e falsa applicazione degli art. 13 comma 2 D.L.vo. 286/98 – violazione dell’art. 3 comma 3 del Reg. 394/99, nonché dell’art. 3 comma 1 della legge 241/90;
Violazione dell’art. 8 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, nonché del Protocollo addizionale n. 7 della stessa Convenzione. Eccesso di potere per difetto d’istruttoria ed erronea valutazione dei fatti e dei presupposti. Carenza assoluta di motivazione.
Violazione degli artt. 3 e 32 Cost., nonché dell’art. 35 D.Lgs. 286/98;
Violazione dell’art. 7 della legge 241/90 e del Prot. N. 7 alla Convenzione di Strasburgo del 1984, recepita con legge n. 98/90 e dell’art. 13 d.l.vo 286/98;
Violazione dell’art. 2 comma 6 D.L.vo 286/98;

Con ordinanza n. 421 del 6 ottobre 2015 il Giudice di Pace di Genova accoglieva il ricorso proposto ex art 13 c.8 del Dlgs 286/98 evidenziando come di seguito:” che il ricorso è ammissibile perchè ritualmente proposto dal legale di fiducia dello straniero nei termini di cui all’art 13 c.8 Dlgs 286/98; che il provvedimento oggi impugnato è stato sospeso da questo giudice ai sensi dell’art 13.2. Direttiva 2008/115/CE e della Sent. Corte Cost 31.05.2000 n. 161 ( …. non è inibito al giudice dell’opposizione di individuare lo strumento più idoneo nell’ambito dell’ordinamento, per sospendere l’efficacia del Decreto Prefettizio impugnato); che il provvedimento risulta fondato sulla circostanza di fatto che lo straniero si trovava irregolarmente nel Territorio dello Stato; che nel caso di specie il provvedimento opposto non risulta sufficientemente motivato alla luce degli artt 7,8,9, della Direttiva 2008/115/CE e successiva normativa di recepimento, stante la non coerenza delle misure adottate con le ragioni tecniche di cui all’art 9.2.b., né con l’esistenza di passaporto in corso di validità e di alloggio in Genova; che inoltre appare contraddittoria la non applicazione della partenza volontaria con la previsione dell’ordine di allontanamento poi adottato (cui avrebbero dovuto contrapporsi gli stessi motivi eventualmente ostativi al primo provvedimento); che anche il divieto di reingresso adottato non risulta alla stregua di quanto detto, sufficientemente motivato.

Il Giudice di Pace di Genova, ha ritenuto quindi sussistente la violazione della Direttiva n. 2008/115/Ue, poiché è stato dimostrato, in corso di giudizio, che il cittadino straniero, titolare di valido passaporto, rilasciato dalle autorità marocchine, ha fatto regolare ingresso in Italia, in quanto munito di regolare visto Shengen ed ha fornito il proprio indirizzo in Genova. Di fronte a tali circostanze la P.A. avrebbe dovuto, ai sensi della richiamata Direttiva, informare il cittadino straniero circa la possibilità di una partenza volontaria, anziché disporre l’ordine di allontanamento coattivo. I rilievi documentali peraltro evidenziano l’erroneità e la carenza motivazionale da cui discende l’illegittimità del decreto impugnato ed annullato dal Giudice di Pace di Genova.

Avv. Alessandra Ballerini
Avv. Arianna Pozzi

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Giudice di Pace di Genova ord. n. 421 del 6 ottobre 2015