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Il concetto di “conflitto locale” (art. 14 d.lg 251/2007): non può essere inteso solo nel senso di guerra civile nei termini tradizionali propri della storia europea

Tribunale di Roma, ordinanza del 13 Maggio 2016

Sentenza del Tribunale di Roma, relativa ad un ricorso avverso diniego di protezione internazionale presentato da un cittadino pakistano.

Il Giudice parte da una premessa fondamentale: “Per la valutazione della domanda del richiedente la protezione internazionale, deve aversi riguardo, tra l’altro, alle vicende politiche del paese di origine al momento della decisione giurisprudenziale, al fatto che l’istante abbia già subito persecuzioni, alla sua situazione individuale (il passato, l’età, il sesso) e a qualsiasi attività esercitata dal richiedente successivamente alla fuga del paese di origine”, per poi fornire un resoconto dettagliato sulla situazione attuale del Pakistan, riconoscendo la protezione sussidiaria perché “il quadro di sicurezza complessivo del paese di origine del richiedente risulta particolarmente precario”.

Il Giudice fornisce anche una definizione al concetto di “conflitto locale” di cui all’art. 14 d.lg 251/2007: “non può essere inteso solo nel senso di guerra civile, nei termini tradizionali propri della storia europea, ricomprendendo, invece, tutte quelle situazioni in cui gli scontri o le forme di violenza, anche diversificati nella loro genesi, tra opposti gruppi di potere o di fazioni varie, abbiamo assunto connotazioni di persistenza e di stabilità e livelli significativi di diffusione, sfuggendo al controllo degli apparati statali o giovandosi della contiguità culturale e politica di questi”.

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Ordinanza Tribunale di Roma del 13 Maggio 2016