Paese per paese
Alcuni paesi europei hanno già introdotto il diritto di voto agli immigrati alle elezioni amministrative, sostituendo come criterio per il riconoscimento dei diritti politici la residenza alla cittadinanza.
Danimarca
Dal 1981, in gli immigrati hanno il diritto di voto a livello comunale e provinciale
Gran Bretagna
Riconosce il diritto di voto per le elezioni politiche a tutti i cittadini del Commonwealth, agli irlandesi e ai pachistani
Islanda
Il diritto è riconosciuto ai soli cittadini dell’area scandinava
Irlanda
Dal 1963 il diritto è esteso alle sole elezioni
Italia
Fino al 1992, la cittadinanza, e quindi il diritto di voto, potevano essere ottenuti dopo cinque anni di residenza continuativa nel territorio dello Stato. Questo periodo con la legge n. 91 del 16 agosto 1992, si è innalzato a 10 anni. Gli immigrati regolarmente residenti sono ammessi ai referendum consultivi locali nelle seguenti città italiane: Torino, Bologna e Roma. Anche le regioni Toscana e Friuli Venezia-Giulia hanno intenzione di inserire nei loro statuti norme che prevedono il diritto di voto agli immigrati.
Norvegia
Dal 1993 consentito il voto alle elezioni amministrative
Olanda
Dal 1985 il diritto è esteso alle sole elezioni
Portogallo
Possono votare i peruviani, i brasiliani, gli argentini, gli uruguaiani, i norvegesi e gli israeliani
Spagna
Votano alle elezioni amministrative tutti i cittadini immigrati regolari
Svezia
Dal 1975, dopo tre anni di continuata permanenza, gli stranieri possono votare per le elezioni comunali, regionali e per i referendum
Svizzera
Il diritto al voto alle amministrative viene riconosciuto a tutti gli stranieri nei due cantoni svizzeri di Jura e Neuchâtel
Negli altri paesi europei invece non è previsto il diritto al voto per gli immigrati.
Il diritto di voto agli immigrati secondo l’Unione
Unione europea
L’elettorato, attivo e passivo, per gli stranieri provenienti dai paesi dell’Unione Europea è previsto dall’articolo 8b del Trattato di Maastricht e dall’articolo 19 del trattato di Amsterdam.
La Convenzione di Strasburgo sulla partecipazione degli stranieri alla vita pubblica a livello locale nel febbraio 1992, al capitolo C (ancora non ratificato dal Parlamento italiano) prevede il diritto di voto – elettorato attivo e passivo – per le elezioni amministrative. Già in vigore dal 1996 è il riconoscimento del diritto di voto amministrativo per gli stranieri residenti provenienti da paesi membri dell’Unione Europea.
L’Unione europea nel 1997 con una risoluzione invita gli stati membri a riconoscere il diritto di voto agli immigrati regolari e residenti da almeno cinque anni.
Lo scorso 15 gennaio 2003 a Strasburgo nell’ambito della Relazione annuale sui diritti umani nell’Unione, il Parlamento europeo raccomanda agli Stati membri “di estendere il diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni comunali e del Parlamento europeo a tutti i cittadini di paesi terzi che soggiornino legalmente nell’Unione europea da almeno tre anni”.