Per la libertà di movimento, per i diritti di cittadinanza

Il genitore del rifugiato, ai fini del rilascio di visto d’ingresso per ricongiungimento, non deve provare di essere a carico del figlio

Tribunale di Perugia, ordinanza del 9 maggio 2017

Con ordinanza del 9.5.2017, il Tribunale di Perugia ha stabilito che qualora un rifugiato richieda il ricongiungimento familiare con un suo ascendente diretto (genitore), quest’ultimo non deve dimostrare la sussistenza di tutti i requisiti per il ricongiungimento “semplice”.
Infatti, l’art. 29 bis t.u. immigrazione prevede che il nulla osta sia rilasciato al richiedente ricongiungimento senza che debbano essere provati i requisiti di reddito ed alloggio.
Ne deriva che il requisito della “vivenza a carico” del genitore in capo al figlio (previsto dall’art. 29 comma 1, lett. d, t.u. immigrazione per il rilascio del visto al genitore ricongiungendo) non opera nel caso di nulla osta rilasciato ai sensi dell’art. 29 bis T.U. immigrazione.
Richiedere il requisito della “vivenza a carico” ai fini di rilascio del visto, quando non è richiesta la prova di reddito ed alloggio ai fini di rilascio del nulla osta, “porterebbe in ultima analisi a svuotare di contenuto la potenza intrinseca contenuta nell’art. 29 bis T.U. immigrazione”.
E’ infatti impossibile essere a carico di un soggetto (nella specie il figlio) che non percepisce reddito.
Il genitore del rifugiato deve provare, ai fini del rilascio del visto, unicamente il legame parentale e non anche il fatto di essere a carico (prova a volte ardua e che spesso può essere fornita solo con ricevute di “money transfer”).

– Scarica l’ordinanza
Tribunale di Perugia, ordinanza del 9 maggio 2017