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Il permesso di soggiorno per asilo politico

Scheda aggiornata con le ultime modifiche

Foto tratta da Centro Astalli Trento

Cos’è lo status di rifugiato?

Lo status di rifugiato è compreso nel più ampio concetto di protezione internazionale come delineato dalla Direttiva n. 2004/83/CE del 29 aprile 2004 (c.d. Direttiva qualifiche), attuata nell’ordinamento italiano con il D.Lgs. n. 251/07 (c.d. Decreto qualifiche), che definisce le norme sull’attribuzione ai cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione sussidiaria.

Ai sensi dell’art. 1, lett. a), della Convenzione di Ginevra del 1951 è rifugiato “chi temendo a ragione di essere perseguitato per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le sue opinioni politiche, si trova fuori del Paese di cui è cittadino e non può o non vuole, a causa di questo timore, avvalersi della protezione di questo Paese; oppure che, non avendo una cittadinanza e trovandosi fuori del Paese in cui aveva residenza abituale a seguito di siffatti avvenimenti, non può o non vuole tornarvi per il timore di cui sopra”.

Da chi viene riconosciuto?

Lo status di rifugiato viene riconosciuto dalla Commissione territoriale competente in seguito alla presentazione di domanda di protezione internazionale.
Lo straniero, che dimostri un fondato timore di subire nel proprio paese una persecuzione personale ai sensi della Convenzione di Ginevra, può ottenere questo tipo di protezione.

Permesso di soggiorno per asilo politico

Al titolare dello “status di rifugiato” la Questura rilascia un permesso con motivo ’asilo politico’.
Il primo rilascio deve essere chiesto presso la Questura, il rinnovo avviene tramite procedura postale.

Il permesso per asilo politico:
– ha una durata di 5 anni;
– è rinnovabile;
– consente l’accesso allo studio;
– consente lo svolgimento di un’attività lavorativa (subordinata o autonoma);
– consente l’accesso al pubblico impiego;
– consente l’iscrizione al servizio sanitario;
– dà diritto alle prestazioni assistenziali dell’Inps (‘assegno sociale’ e ‘pensione agli invalidi civili’) e all’assegno di maternità concesso dai Comuni.
N.B. I titolari di permesso per asilo politico possono presentare richiesta del permesso UE per soggiornanti di lungo periodo.

Il permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo rilasciato allo straniero titolare di protezione internazionale reca, nella rubrica «annotazioni», la dicitura «protezione internazionale riconosciuta dall’Italia il» e riporta, di seguito, la data in cui la protezione è stata riconosciuta.

Il calcolo del periodo di soggiorno (5 anni) per il rilascio del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo è effettuato a partire dalla data di presentazione della domanda di protezione internazionale in base alla quale la protezione internazionale è stata riconosciuta.

Titolo di viaggio

Lo stato italiano ha l’obbligo di fornire al rifugiato un documento equipollente al passaporto.

Certificato di rifugiato

La Commissione territoriale rilascia al rifugiato un certificato che attesta il suo status di rifugiato.

Ricongiungimento familiare

Il titolare di permesso per asilo, può fare richiesta di ricongiungimento familiare per consentire l’ingresso in Italia dei propri familiari.
Il titolare di status di rifugiato non deve dimostrare di possedere i requisiti di alloggio e di reddito richiesti ai titolari di altri tipi di permesso di soggiorno.
Se i familiari si trovano già in Italia, anche se non in possesso di un regolare permesso di soggiorno, possono fare richiesta, tramite procedura postale, del permesso per motivi di familiari.

Per familiari si intendono:
– il coniuge;
– i figli minori (naturali o adottati o affidati o sottoposti a tutela), a condizione che siano non sposati e a carico del titolare del permesso per asilo politico;
– i figli maggiorenni a carico se invalidi totali;
– i genitori con molte restrizioni.

Cittadinanza italiana

Per il titolare di status di rifugiato sono previsti tempi dimezzati per la richiesta della cittadinanza italiana per naturalizzazione. Potrà quindi fare richiesta dopo soli 5 anni di residenza in Italia.

Attenzione! Il rilascio o il rinnovo del permesso di soggiorno per asilo, per richiesta asilo, per protezione sussidiaria, per motivi umanitari sono esclusi dal versamento del contributo di cui all’art 5, comma 2 ter, del TU.


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