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Il permesso di soggiorno per lavoro subordinato

Scheda aggiornata in gennaio 2021

Alcuni candidati in cerca di lavoro vicino ad una parete di annunci alla fiera annuale del lavoro per rifugiati e migranti organizzata all’Estrel Hotel, Berlino, 20 febbraio 2018 (Photo credit: Sean Gallup/Getty Images)

Quando viene rilasciato

Il rilascio del permesso di soggiorno per motivi di lavoro è subordinato al possesso di un visto di ingresso per motivi di lavoro in seguito a nulla osta all’assunzione o allo svolgimento dell’attività lavorativa.
Dopo l’ingresso nel territorio nazionale, il permesso di soggiorno va richiesto entro 8 giorni allo Sportello Unico della provincia dove ha domicilio il lavoratore o dove si svolge l’attività lavorativa.

NB: In seguito a rilascio di autorizzazione (nulla osta) da parte dello Sportello Unico competente per territorio, il permesso di soggiorno per motivi di lavoro è concesso anche per conversione da studio a lavoro (in via generale), da minore età a lavoro, per tirocinio.

Il permesso di soggiorno per lavoro è strettamente collegato alla sussistenza di un impiego formalmente riconosciuto comunicato dal datore di lavoro all’Inps attraverso il mod Unificato Lav.

Durata

Il permesso di soggiorno ha una durata di:

  • 2 anni se il contratto di lavoro è a tempo indeterminato;
  • 1 anno se il contratto di lavoro è a tempo determinato.
    • (nella prassi molte questure fanno combaciare esattamente la durata del pds a quella del contratto, in molte situazioni abbiamo riscontrato che se il contratto dura meno di un anno rilasciano un pds della durata di un anno. Le questure inoltre valutano il reddito e la situazione lavorativa dell’anno precedente.)

Ai sensi dell’art. 5, comma 9, del T.U. sull’Immigrazione, “il permesso di soggiorno è rilasciato, rinnovato o convertito entro venti giorni dalla data in cui è stata presentata la domanda”.
Nella realtà i tempi di attesa della consegna del permesso si dilatano anche fino a 12 mesi e più. Per questi motivi occorre essere informati sulla validità della ricevuta rilasciata al momento della domanda di rilascio o rinnovo.

Primo rilascio

Dopo aver accertato la regolarità del visto e del rapporto di lavoro e la disponibilità di un alloggio idoneo per il lavoratore, lo Sportello Unico competente per territorio fa firmare al lavoratore straniero il contratto di soggiorno.

Lo Sportello Unico consegna allo straniero un modulo precompilato di richiesta del permesso di soggiorno con apposita busta da spedire presso gli Sportelli Postali abilitati al Centro Servizi Aministrativi di Roma (in base al Protocollo tra Poste Italiane e Ministero dell’Interno in vigore dall’11 dicembre 2006).
Saranno necessari:

  • marca da bollo da euro 16,00;
  • ricevuta del versamento di euro 30,46 per il rilascio dei titoli di soggiorno in formato elettronico;
  • pagamento di euro 30,00 allo sportello postale per le spese di spedizione.
  • il pagamento del contributo è stato ripristinato: clicca qui per gli importi (in precedenza era stato cancellato dal TAR del Lazio, con sentenza n. 06095/2016 del 24 maggio).

Con la ricevuta di richiesta del permesso di soggiorno il lavoratore gode dei diritti del soggiorno ed in particolare:

Rinnovo

In via generale la normativa prevede che lo straniero, al momento del rinnovo, debba essere in possesso dei requisiti previsti per l’ingresso.
Pendono quindi sul procedimento di rinnovo questi importanti fattori:

  • I tempi della richiesta
  • Il possesso di risorse economiche sufficienti
  • L’esistenza di condanne per i reati ostativi all’ingresso

Quando presentare la domanda

La richiesta di rinnovo, secondo il TU dovrebbe, essere presentata 60 giorni prima della scadenza del pds. L’amministrazione dovrebbe rispondere in 20 giorni.
Può non farlo solo in caso di comprovati motivi.
La giurisprudenza ha chiarito che il termine di 60 giorni è ordinatorio e non perentorio.
Il combinato disposto con l’art. 13 rende quindi possibile la presentazione dell’istanza di rinnovo entro i 60 giorni successivi alla data di scadenza del permesso di soggiorno.
Ed in ogni caso, qualora lo straniero non fosse stato colpito da provvedimento di espulsione ed abbia provveduto, anche oltre i 60 giorni (giustificato motivo) a presentare la domanda, si dovrà tener conto della situazione lavorativa e quindi procedere con il rinnovo.
Si potrebbe quindi sostenere che lo straniero che presenti una istanza di permesso di soggiorno anche dopo la scadenza del termine e a cui venga notificato un diniego, possa far valere anche solo una “disponibilità all’assunzione” sopravvenuta. Tale disponibilità infatti non si sarebbe potuta concretizzare in una vera e propria assunzione per la mancanza del titolo di soggiorno in corso di validità. La giurisprudenza in materia risulta piuttosto scarsa e quando positiva “avventata” nell’affermare tale possibilità.

E’ in ogni caso ritenuto illegittimo un provvedimento di espulsione nei confronti dello straniero che, dopo aver ricevuto il diniego del rinnovo del permesso di soggiorno, può dimostrare nuovi elementi sopraggiunti. In questo caso è necessario procedere al riesame della situazione tenendo conto dell’attualità della situazione dello straniero.

Il requisito del reddito

La giurisprudenza ha ormai consolidato un orientamento secondo cui è impossibile per le questure produrre una valutazione automatica delle risorse sufficienti legata ai parametri previsti dall’importo annuo dell’assegno sociale, dovendo invece considerare la storia lavorativa pregressa dell’interessato e la prospettiva di lavoro futura.
Il caso più emblematico è quello di un lavoratore che al momento del rinnovo disponga di un contratto di lavoro di soli 6 mesi. Egli potrebbe non raggiungere l’importo dell’assegno sociale stabilito per un anno, ma comunque gli dovrà essere garantito il rinnovo del permesso di soggiorno considerando che la precarietà e la flessibilità del mercato del lavoro possono lasciar dedurre che alla scadenza dei 6 mesi l’interessato potrà trovare una nuova occupazione o rinnovare lo stesso contratto.

Non potrà cioè essere fatta valere per il diniego del pds la perdita del posto di lavoro avvenuta dopo la presentazione della domanda. Le conseguenze della lentezza dell’amministrazione non possono infatti essere fatte ricadere sull’interessato. Ma questa previsione è frutto di una pronuncia della giurisprudenza chiamata a decidere sulla durata del pds di uno straniero in possesso comunque di un contratto.
Sembra più rischioso far riferimento a questa possibilità come prassi generalmente valida.

I redditi da lavoro nero

Si possono ritenere utili al rinnovo del permesso di soggiorno i redditi da lavoro nero.
In tal caso le modalità del rinnovo, stante i lunghi tempi di attesa per l’accertamento da parte degli uffici competenti (INPS, INAIL, etc) sono discrezionali e variano da Questura a Questura.

I redditi dei familiari

Nel valutare il rinnovo del permesso di soggiorno non potranno non essere tenuti in considerazione i redditi complessivi del nucleo familiare.
La valutazione non potrà essere fatta considerando un semplice “cumulo” dei redditi ma dovrà tenere conto degli altri fattori di cui all’art 5 comma 5.
Appare in ogni caso controverso limitare tale possibilità di far valere il sostentamento da parte di un familiare solo alle categorie di familiari stabilite dall’art 29 così come considerare i redditi prodotti dai soli familiari conviventi.
L’obbligo di sostentamento così come riconosciuto dal nostro ordinamento, va ben oltre queste categorie.

La malattia o infortunio

Il preteso automatismo del diniego di rinnovo del permesso di soggiorno in mancanza di lavoro trova smentita anche in relazione a situazioni che non sono imputabili al lavoratore immigrato come in caso di malattia o infortunio prolungati.
L’art.8, co.1, della Convenzione O.I.L. n.97 del 1949 impedisce il rinvio nel paese di provenienza in caso di sopravvenuta impossibilità di lavorare causata da malattia o infortunio.

I motivi ostativi al rinnovo

Al momento del rinnovo del permesso di soggiorno la Questura dovrà prendere in considerazione la sussistenza di eventuali reati ostativi al rinnovo del titolo.
E’ in ogni caso illegittimo il diniego qualora la Questura non abbia prodotto una valutazione sull’attualità e la concretezza dell’eventuale pericolosità sociale in caso di condanne cosiddette “ostative” e senza che sia stata tenuto in debito conto la situazione familiare, l’esistenza di legami con il paese d’origine, l’anzianità della presenza in Italia, in caso di titolari di permesso di soggiorno per lavoro subordinato che abbiano effettuato il ricongiungimento familiare.

I motivi ostativi al rinnovo:

  • pericolosità per l’ordine pubblico e la sicurezza dello stato (anche x stati area Schengen)
  • condanne, anche con sentenza non definitiva, per uno dei reati previsti dagli articoli 380 commi 1 e 2 del CPP, anche se la sentenza è stata emessa a seguito di patteggiamento, oppure per reati legati agli stupefacenti, la libertà sessuale, il favoreggiamento dell’immigrazione clandestina, la prostituzione, lo sfruttamento dei minori
  • condanne definitive per la violazione delle norme sul diritto d’autore.

La riabilitazione e l’ estinzione del reato

Possono in ogni caso essere fatte valere l’intervenuta riabilitazione ai sensi dell’art. 178 del codice penale e l’estinzione del reato.
E’ possibile presentare istanza di riabilitazione quando siano decorsi almeno tre anni dal giorno in cui la pena principale sia stata eseguita o sia in altro modo estinta, e il condannato abbia dato prove effettive e costanti di buona condotta; il termine si allunga ad otto anni qualora sia stata contestata l’aggravante della recidiva o a dieci anni se il condannato sia stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza.
La riabilitazione può equipararsi all’automatica estinzione della condanna inflitta in sede di “patteggiamento” ai sensi dell’art. 445, c.2 c.p.p.
In questo caso l’automatica estinzione del reato avviene dopo 5 anni, quando sia stata irrogata una pena detentiva non superiore a due anni, sempre che nello stesso periodo il lavoratore non abbia commesso un delitto della stessa indole.

Come e dove si presenta la domanda di rinnovo

I documenti necessari per il rinnovo

Oltre al Modulo 1 e 2 del Modello 209, nella busta ELI 2 occorre inserire anche:

  • fotocopia delle pagine del passaporto riportanti i dati anagrafici, i timbri di rinnovo, i visti;
  • fotocopia del permesso di soggiorno in scadenza;
  • fotocopia del codice fiscale;
  • fotocopia del certificato di residenza e stato di famiglia o della dichiarazione di ospitalità;
  • fotocopia del mod Unificato Lav o Modello Q (per lavoro domestico);
  • fotocopia della documentazione attestante la disponibilità di un reddito da lavoro o da altra fonte lecita: Cud, Unico, ultima dichiarazione dei redditi, buste paga relative al periodo di assunzione.
  • nel caso di lavoro domestico, oltre alla documentazione di cui sopra: fotocopie dei versamenti dei contributi previdenziali all’INPS

Rilascio pds ai figli minori di anni 14

Dal 23.07.2016 per effetto della Legge 7 luglio 2016, n. 122 i figli minori di 14 anni non possono essere inseriti nel permesso.


Vedi anche:

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