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Il permesso di soggiorno per protezione sussidiaria

Scheda aggiornata con le ultime modifiche

Fotogallery Atlante Minori Stranieri Non Accompagnati in Italia - Credit: Danilo Balducci per Save the Children
Fotogallery Atlante Minori Stranieri Non Accompagnati in Italia - Credit: Danilo Balducci per Save the Children

Cos’è la protezione sussidiaria?

La protezione sussidiaria è uno status, al pari di quello di rifugiato, che viene riconosciuto dalla Commissione territoriale competente in seguito alla presentazione di domanda di protezione internazionale.
Qualora il richiedente non possa dimostrare una persecuzione personale ai sensi della Convenzione di Ginevra, che definisce chi è rifugiato, ma si ritiene che rischi di subire un danno grave (condanna a morte, tortura, minaccia alla vita in caso di guerra interna o internazionale) nel caso di rientro nel proprio paese, può ottenere la protezione sussidiaria.

Il permesso di soggiorno per protezione sussidiaria

Al titolare dello “status di protezione sussidiaria” la Questura rilascia un permesso con motivo “protezione sussidiaria”.
Il permesso per protezione sussidiaria sarà rilasciato a tutti coloro che sono in possesso di un permesso per motivi umanitari rilasciato prima del 19 gennaio 2008, non prima che questo sia scaduto.

Il permesso per protezione sussidiaria:
– ha una durata di 5 anni;
– è rinnovabile, previa verifica dell’attualità delle cause che hanno consentito il rilascio;
– consente l’accesso allo studio;
– consente lo svolgimento di un’attività lavorativa (subordinata o autonoma e pubblico impiego);
– consente l’iscrizione al servizio sanitario;
– dà diritto alle prestazioni assistenziali dell’Inps (‘assegno sociale’ e ‘pensione agli invalidi civili’) e all’assegno di maternità concesso dai Comuni.
N.B. I titolari di permesso per protezione sussidiaria possono presentare richiesta del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo.

Il permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo rilasciato allo straniero titolare di protezione internazionale reca, nella rubrica «annotazioni», la dicitura «protezione internazionale riconosciuta dall’Italia il» e riporta, di seguito, la data in cui la protezione è stata riconosciuta.

Il calcolo del periodo di soggiorno (5 anni) per il rilascio del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo è effettuato a partire dalla data di presentazione della domanda di protezione internazionale in base alla quale la protezione internazionale è stata riconosciuta.

Il permesso di soggiorno per protezione sussidiaria può altresì essere convertito in un permesso di soggiorno per lavoro. La conversione però comporta la rinuncia allo status di protezione sussidiaria.

Titolo di viaggio

Quando sussistono fondate ragioni che non consentono al titolare dello status di protezione sussidiaria di chiedere il passaporto alle autorità diplomatiche del Paese di cittadinanza, la questura competente rilascia allo straniero interessato il titolo di viaggio per stranieri.

Diritto all’unità familiare

Il titolare di permesso per protezione sussidiaria, può fare richiesta di ricongiungimento familiare per consentire l’ingresso in Italia dei propri familiari, senza dimostrare i requisiti di alloggio e di reddito richiesti per gli altri cittadini stranieri. (art.29 bis D.lgs. 286/98)

Per familiari si intendono:
– il coniuge;
– i figli minori (naturali o adottati o affidati o sottoposti a tutela), a condizione che siano non sposati e a carico del titolare del permesso per protezione sussidiaria;
– i figli maggiorenni a carico se invalidi totali;
– i genitori con molte restrizioni.

Attenzione! Il rilascio o il rinnovo del permesso di soggiorno per asilo, per richiesta asilo, per protezione sussidiaria, per motivi umanitari sono esclusi dal versamento del contributo di cui all’art 5, comma 2 ter, del TU.

Le altre schede in materia di protezione internazionale:

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