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Il positivo inserimento del richiedente nel tessuto sociale della comunità nonché le difficoltà politiche ancora esistenti in Gambia giustificano la protezione umanitaria

Tribunale di Bologna, ordinanza del 20 marzo 2018

Photo credit: Angelo Aprile

Con ordinanza del Tribunale civile di Bologna del 20.03.2018 il Giudice Dott.sa Gardini ha accolto il ricorso presentato da un cittadino gambiano riconoscendo al medesimo la Protezione Umanitaria, visto il positivo inserimento del richiedente nel tessuto economico e sociale della comunità nonché le difficoltà politiche ancora esistenti in Gambia e valutando credibili ed affidabili le dichiarazioni del richiedente.

Nel caso in esame è provata la volontà del richiedente a rimanere in Italia inserendosi in maniera costruttiva; ha infatti depositato certificazione attestante la frequenza ad un Istituto scolastico del territorio e l’intenzione seria a proseguire il corso di studi anche ai livelli più alti; inoltre le difficoltà politiche tuttora esistenti nel Paese d’origine, anche se in via di soluzione, e l’esigenza di monitorare gli effettivi sviluppi della situazione politica, pongono il richiedente in una particolare situazione di vulnerabilità tale da pienamente e complessivamente giustificare il riconoscimento della protezione umanitaria.

Nel caso in esame le dichiarazioni del ricorrente risultano a parere del giudicante credibili e circostanziate e, pertanto, pienamente conformi alla lett. a) e b) del co. 5 dell’art. 3 D.lgs 251/2007; non in contraddizione con le informazioni generali e specifiche pertinenti al paese d’origine all’epoca in cui il richiedente uscì dal paese anche se ora non più del tutto attuali.
(…) a conferma, secondo la giurisprudenza, le situazioni di vulnerabilità che possono dar luogo alla protezione umanitaria costituiscono un catalogo aperto, non necessariamente fondato sul fumus persecutionis o sul pericolo di danno grave per la vita e l’incolumità fisica che sono quelle tipiche invece della protezione sussidiaria (cfr. Cass. 26566/13). Sostanzialmente rilevano le condizioni psicofisiche dell’interessato che siano tali da non consentirne l’allontanamento dall’Italia, oppure le condizioni di vulnerabilità soggettiva del richiedente, ad esempio con riferimento a minori, disabili, anziani, donne in gravidanza, genitori singoli con figli minori e, in genere, le persone che abbiano subito torture o stupri o altre forme di violenza psicologica, fisica o sessuale; oppure, quale ipotesi di chiusura, rileva l’impossibilità per l’interessato di tornare nel Paese di origine a fronte di seri pericoli che lo minacciano in caso di rientro, ma non siano tali da comportare la protezione internazionale.
Sono stati ravvisati i presupposti per il riconoscimento della protezione umanitaria anche nel positivo inserimento del richiedente nel tessuto economico e sociale; a conferma, secondo la sentenza Corte App. Bologna, sez. II, 30 giugno 2016, n. 1128 nel proc. RG n. 769/2015, “va richiamato il consolidato orientamento della Suprema Corte con riferimento all’istituto della protezione umanitaria, di cui ci si deve occupare nel caso specifico. La corte ha più volte affermato che tale istituto è di per sé caratterizzato da requisiti più elastici e non necessariamente coincidenti con quelli positivizzati per le misure maggiori; in altri termini, la condizione per il rilascio di un permesso di natura umanitaria ex art. 5, comma 6 del d.lgs n. 286 del 1998, risiede nella valutazione di una situazione di vulnerabilità concreta da proteggere, alla luce degli obblighi costituzionali ed internazionali gravanti sullo Stato italiano. Tali situazioni di vulnerabilità sono state individuate, nei precedenti di questa corte, nelle esigenze di salute, con cure in atto, non tutelabili nel paese di provenienza, ovvero in esigenze di carattere familiare, collegate alla presenza di figli minori, o altresì nel concreto, effettivo inserimento in programmi di qualificazione professionale e di inserimento sociale, pur in assenza di un permesso di soggiorno
”.

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Tribunale di Bologna, ordinanza del 20 marzo 2018