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Il rientro in Patria del ricorrente rappresenterebbe per lui stesso e per la nostra società, che ha compiuto investimenti non indifferenti per accoglierlo, un fallimento

Gambia. Due ordinanze del Tribunale di Bologna del novembre 2016

Il Tribunale di Bologna riconosce la protezione umanitaria al ricorrente, sulla base del considerevole percorso di integrazione nel tessuto sociale locale.

Nell’ordinanza del 14.11.2016 in cui il Giudice scrive “Il ricorrente ha dimostrato tuttavia un profilo individuale di particolare vulnerabilità che lo ha portato a impegnarsi spasmodicamente nelle attività volte all’integrazione nel nostro Paese: nonostante la scarsa alfabetizzazione, ha dimostrato di compiere ogni sforzo per imparare la lingua italiana. Ha seguito con profitto ed entusiasmo tutte le iniziative volte alla formazione professionale che il progetto di accoglienza in cui è inserito ha messo a sua disposizione, al punto di aver ottenuto un contratto di collaborazione con uno dei più prestigiosi e storici hotel cittadini con una mansione modesta, ma dignitosissima.

All’evidenza trattandosi di attività di manovalanza i datori di lavoro debbono aver apprezzato le particolari doti di disponibilità ed abnegazione che il ricorrente ha, dal punto di vista pratico, dimostrato di possedere, per ritenere di sceglierlo nell’ambito di un panorama concorrenziale sicuramente ben nutrito.

Questi sforzi sono lo specchio, a parere della scrivente, della forza di redenzione e della capacità di cambiamento, miglioramento e personale evoluzione che il ricorrente senza esitazione ha voluto dimostrare e, per altro verso, sono direttamente proporzionali alla profonda esasperazione da cui il giovane gambiano proveniva e da cui si è voluto tenacemente emancipare.

L’impegno sul piano del lavoro è il primo principio costituzionale su cui tutta la nostra Carta Fondamentale è basata, su cui il nostro stesso Stato, la nostra Repubblica, per volere dei padri Costituenti, si fonda.

Tale sforzo non può andare abortito e sprecato: il rientro in Patria del ricorrente rappresenterebbe per lui stesso e per la nostra società,che ha compiuto investimenti non indifferenti per accoglierlo,un fallimento tale da creare un “vulnus”, e quindi un peculiare fattore di vulnerabilità, che deve essere evitato.

L’unico strumento di cui il nostro ordinamento dispone a questo proposito è il permesso di soggiorno di cui all’art. 5 comma 6 T.U. Immigrazione, ravvisandosi, nella specie, sia seri motivi di carattere strettamente umanitario, tenuto conto della situazione particolare del ricorrente e della situazione generale del Gambia, sia motivi derivanti dal fondamentale precetto costituzionale che impone di tutelare il lavoro in ogni sua forma.”

– Scarica le ordinanze:

Tribunale di Bologna, ordinanza del 14 novembre 2016
Tribunale di Bologna, ordinanza del 29 novembre 2016