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Il supremo interesse del minore alla bigenitorialità prevale sulle norme in tema di regolamentazione dell’ingresso e della permanenza in Italia dei cittadini stranieri

Corte di Appello di Bari, decreto n. 685 del 5 giugno 2017

Photo credit: Angelo Aprile

Un importante decreto della Corte di Appello di Bari, sez. famiglia civile, in tema di art. 31, comma 3 del D.lgs. n. 286/98.

Il Tribunale dei Minorenni di Bari chiamato a decidere sulla richiesta dell’autorizzazione alla permanenza sul territorio della genitrice sprovvista di regolare permesso di soggiorno, rigettava l’istanza “giacché il rilascio della stessa non avrebbe comportato la rottura dell’unità familiare, attesa la mancanza in entrambi i genitori del titolo legittimante la loro permanenza in Italia”. Evidenziava, inoltre, che il trasferimento della bambina in Albania, vista la tenere età, non avrebbe portato alcun nocumento, poiché essa non avrebbe subito nessun sradicamento e non aveva bisogno di particolari cure mediche.

Avverso il provvedimento proponeva ricorso la genitrice esercente la responsabilità genitoriale sulla figlia minore.

La Corte, nell’accogliere il reclamo, ha considerato il consolidato orientamento della giurisprudenza (SU della Corte di Cassazione n.21799/10) secondo cui la temporanea autorizzazione alla permanenza in Italia del familiare del minore, prevista dall’art. 31 del dlgs 286/98 in presenza di gravi motivi connessi al suo sviluppo psico–fisico, non richiede necessariamente l’esistenza di situazioni di emergenza o di circostanze contingenti ed eccezionali strettamente collegate alla sua salute, potendo comprendere qualsiasi danno effettivo, concreto, percepibile ed obiettivamente grave che, in considerazione dell’età o delle condizioni di salute ricollegabili al complessivo equilibrio psico–fisico, deriva o deriverà certamente al minore dall’allontanamento del familiare o dal suo definitivo sradicamento dall’ambiente in cui è cresciuto.
Nel caso di specie, ha specificato che “lo sradicamento della minore dalla realtà nella quale è nata ed abituata a vivere, potrebbe essere fonte di pregiudizio per la minore, giacché sarebbe privata della presenza e del sostegno del padre in conseguenza della sua espulsione […]”.
“Nel bilanciamento tra l’interesse alle norme in tema di regolamentazione dell’ingresso e della permanenza in Italia degli stranieri, nonché della tutela della collettività, e il diritto del minore, anche straniero, ad essere educato ed allevato dai genitori nel rispetto del diritto alla bigenitorialità”, la Corte ha ritenuto debba prevalere quest’ultimo, ritenendo sussistere la circostanza eccezionale che consente di autorizzare l’istante a permanere in Italia per motivi familiari per anni due.

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Corte di Appello di Bari, decreto n. 685 del 5 giugno 2017