Per la libertà di movimento, per i diritti di cittadinanza

Illegittima l’espulsione del richiedente asilo durante il procedimento per il riconoscimento della protezione internazionale

Giudice di Pace di Roma, ordinanza del 3 gennaio 2018

Accoglimento dell’istanza cautelare di sospensione del provvedimento di espulsione presentata da cittadino georgiano nelle more della pendenza del procedimento per il riconoscimento della protezione internazionale.
In particolare, nel caso de quo, il Prefetto di Roma decretava l’espulsione dello straniero, a mezzo di accompagnamento coatto alla frontiera, sulla scorta della motivazione per cui non sarebbero state sussistenti, nel caso di specie, né le condizioni per il rilascio di un permesso di soggiorno per motivi umanitari o ad altro titolo, né seri motivi di carattere umanitario o risultanti da obblighi nazionali o
internazionali, né documentazione comprovante, in capo allo straniero, situazioni personali gravi ed oggettive che non ne consentono l’allontanamento ai sensi dell’art. 11, comma 1, lett. c) ter del D.P.R. 394/99.

Di opposto parere il Giudice di Pace di Roma, il quale, a seguito di formale ricorso avverso l’espulsione, concedendo la sospensiva, conclude che la pendenza di una domanda di protezione internazionale (documentalmente provata), in attesa dell’audizione del richiedente e della decisione della competente Commissione Territoriale, integra, per sé stessa, una situazione personale “oggettiva e grave” che, ai sensi della richiamata normativa, impedisce l’allontanamento dello straniero dal territorio dello Stato fin tanto che il suddetto procedimento non sia definito.

– Scarica l’ordinanza
Giudice di Pace di Roma, ordinanza del 3 gennaio 2018