Per la libertà di movimento, per i diritti di cittadinanza

Illegittima l’espulsione del richiedente asilo nelle more dell’appello

Giudice di Pace di Cosenza, ordinanza n. 270 del 20 dicembre 2017

Con la sentenza depositata il 20.12.2017 il Giudice di Pace di Cosenza ha dichiarato illegittimo il decreto di espulsione emesso dal Prefetto di Cosenza il 30.08.2017 nei confronti di un cittadino del Gambia richiedente asilo che aveva proposto appello all’ordinanza con cui il Tribunale di Catanzaro aveva rigettato la richiesta di protezione internazionale.

Nel ricorso proposto dagli avvocati immigrazionisti Tonino Barberio e Anna Caruso del Foro di Lamezia Terme era stata sostenuta l’illegittimità della prassi adottata dalla Questura di Cosenza di considerare in condizione di irregolarità, e quindi sanzionabile con l’espulsione, i migranti che non avessero ottenuto un provvedimento positivo dal Tribunale e avessero comunque azionato appello senza ottenere una sospensiva dell’efficacia del provvedimento di primo grado.
I legali hanno insistito su quanto chiarito dalla Suprema Corte di Cassazione in una sentenza del luglio scorso (Sez. Civ. VI, sent. N. 18737/17) ovvero che la sospensione del provvedimento, adottato dalla Commissione Territoriale di Crotone, o quello successivo del Tribunale, non è disposta con provvedimento giurisdizionale né va richiesta nel procedimento d’appello, ma è direttamente prevista dalla legge art 19 comma 4 Dlgs 150/11 come modificato dall’art 27 comma 1 lett c) D.lgs. 142/15.
La norma infatti non stabilisce quando cessa l’effetto sospensivo per cui deve concludersi che essa copra l’intero giudizio fino al formarsi del giudicato.

La decisione è di notevole importanza nella materia e riguarda centinaia di richiedenti asilo che hanno proposto la loro domanda prima dell’entrata in vigore della Legge n. 46/2017 (c.d. Legge Minniti) entrata in vigore il 17 agosto 2017 che ha abolito la fase dell’appello in tali procedimenti e stabilito la cessazione dell’effetto sospensivo in caso di rigetto del ricorso in primo grado e la possibilità di adire solo la Corte di Cassazione.

– Scarica l’ordinanza:
Giudice di Pace di Cosenza, ordinanza del 20 dicembre 2017