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Importanti novità introdotte per il lavoratori stagionali che entreranno in vigore dal 24 Novembre 2016

Decreto Legislativo 29 ottobre 2016 N. 203

Il 24 novembre entrano in vigore le nuove norme in materia di lavoro stagionale

Il D.lgs. n. 203/2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 262 del 09/11/2016, entrerà in vigore il prossimo 24 novembre.
Si tratta del decreto legislativo attuativo della Direttiva Europea n. 2014/36/UE avente ad oggetto le “condizioni di ingresso e di soggiorno dei cittadini di Paesi terzi per motivi di impiego in qualità di lavoratori stagionali”. In attuazione della citata Direttiva Europea il legislatore italiano modifica il comma 3ter dell’art.5 del D.lgs. n.286/1998 e riscrive integralmente l’art. 24 del medesimo testo di legge.

Si riporta di seguito una sintesi delle principali novità introdotte dalle modifiche normative apportate.

1) Per ottenere un permesso di soggiorno pluriennale per lavoro stagionale sarà sufficiente dimostrare di aver svolto lavoro stagionale in Italia almeno una volta nei cinque anni anni precedenti.
Il permesso di soggiorno pluriennale potrà comprendere un massimo di tre annualità: per ognuna delle annualità verrà indicato il periodo di validità del titolo di soggiorno. Il datore di lavoro del lavoratore che possiede i requisiti per richiedere il permesso di soggiorno pluriennale può, a sua volta, chiedere allo Sportello Unico competente il rilascio di un nullaosta pluriennale all’assunzione del lavoratore. Sulla base del nullaosta triennale conseguito i visti di ingresso per le annualità successive alla prima verranno rilasciati dall’autorità consolare previa esibizione della relativa proposta di contratto di soggiorno.
In riferimento alla durata annuale del nullaosta spariscono dal testo novellato i limiti di durata calcolati sulla base dell’ultima autorizzazione conseguita: ciò implica che la durata annuale del nullaosta sarà pari alla durata della prestazione lavorativa dedotta nella proposta di contratto di soggiorno. Le richieste di assunzione per le annualità successive alla prima potranno essere effettuate da un datore di lavoro diverso da quello che ha originariamente richiesto e conseguito il nullaosta triennale;

2) Nella riformulazione dell’art.24 TU viene soppressa la parte della procedura volta a verificare l’eventuale disponibilità di lavoratori già presenti sul territorio nazionale a ricoprire l’impiego stagionale offerto ed è previsto il rilascio del nullaosta all’assunzione entro 20 giorni dalla ricezione della richiesta da parte del datore di lavoro;

3) Nel caso in cui non vengano effettuate comunicazioni al datore di lavoro entro i 20 giorni previsti, il nullaosta si intente rilasciato qualora la richiesta riguardi un lavoratore già autorizzato almeno una volta nei cinque anni precedenti a svolgere lavoro stagionale presso il medesimo datore di lavoro richiedente, che sia stato effettivamente assunto ed abbia rispettato condizioni ed obblighi (in primis l’obbligo di rientro nel proprio Paese) connessi al precedente permesso di soggiorno;

4) Parte dell’articolo novellato è dedicata alla sistemazione alloggiativa del lavoratore stagionale, in riferimento alla quale il testo previgente non conteneva riferimenti diretti. Nello specifico viene previsto l’obbligo del datore di lavoro che fornisca l’alloggio al lavoratore, di esibire al momento della sottoscrizione del contratto di soggiorno il titolo atto a dimostrare l’effettiva disponibilità dell’abitazione, le condizioni a cui è sottoposto il lavoratore per usufruirne e la sussistenza dei requisiti di idoneità alloggiativa. Qualora sia previsto un canone di locazione esso dovrà essere proporzionato sia alla qualità della sistemazione alloggiativa, sia ai trattamenti retributivi riservati al lavoratore: l’importo del canone di locazione non potrà, comunque, superare un terzo dell’importo della retribuzione, né essere detratto automaticamente dai compensi dovuti al lavoratore;

5) Viene specificato che la durata massima dell’autorizzazione a svolgere attività lavorativa sul territorio nazionale, pari a nove mesi, deve essere calcolata in riferimento a periodi di dodici mesi ciascuno;

6) Si prevede espressamente che in presenza di ulteriori offerte di lavoro, fermo restando il limite massimo di nove mesi, l’autorizzazione possa essere prorogata ed il permesso di soggiorno rinnovato fino alla scadenza del nuovo rapporto di lavoro stagionale: in tale eventualità il lavoratore sarà esonerato dall’obbligo di rientrare nel suo Paese per conseguire un nuovo visto di ingresso;

7) Viene esteso il diritto di precedenza per il rientro nelle annualità successive del lavoratore che abbia già prestato lavoro stagionale in Italia. Nel testo antecedente alla modifica normativa si riconosceva al lavoratore che avesse ottemperato a tutti gli obblighi connessi al precedente permesso di soggiorno, il diritto di precedenza per il rientro finalizzato alla prestazione di lavoro stagionale esclusivamente nei confronti dei cittadini del suo stesso Paese che non avessero mai fatto ingresso in Italia per motivi di lavoro. Nel testo novellato il diritto di precedenza viene, invece, esercitato nei confronti di tutti coloro che non abbiano mai fatto ingresso in Italia per motivi di lavoro, a prescindere dalla loro nazionalità;

8) Il lavoratore stagionale che abbia maturato almeno tre mesi di attività lavorativa in Italia ed al quale sia offerto un contratto di lavoro a tempo determinato o indeterminato, potrà chiedere la conversione del permesso di soggiorno in lavoro subordinato nei limiti, però, delle quote di ingresso previste dal decreto-flussi;

9) Per quanto concerne i requisiti soggettivi del datore di lavoro, oltre a quanto già disposto in tema di rifiuto o revoca del nullaosta, nel novellato art.24 TU si prevede l’ulteriore possibilità di rifiutare il nullaosta o, se già rilasciato, di revocarlo, in presenza delle seguenti condizioni: 1) Quando il datore di lavoro sia stato oggetto di sanzioni riconducibili all’utilizzo di lavoro irregolare; 2) Quando l’impresa del datore di lavoro sia stata liquidata per insolvenza e non svolga più attività economiche; 3) Quando il datore di lavoro non abbia rispettato gli obblighi in materia di previdenza sociale, tassazione, diritti dei lavoratori, condizioni di lavoro o di impiego; 4) Quando nei dodici mesi precedenti alla richiesta di assunzione del lavoratore straniero il datore di lavoro abbia effettuato licenziamenti al fine di creare il posto vacante a cui sarebbe destinato il lavoratore straniero;

10) Nel caso in cui per le ragioni indicate nel punto precedente il nullaosta ed il relativo permesso di soggiorno siano revocati, il datore di lavoro è tenuto a versare al lavoratore un’indennità per la cui quantificazione si dovrà tenere conto delle retribuzioni dovute ai sensi del contratto collettivo di lavoro e non corrisposte.

11) Per quanto riguarda, infine, l’impiego di lavoratori irregolari, il sistema sanzionatorio viene integralmente equiparato a quello previsto dall’art.22 TU in riferimento ai rapporti di lavoro non stagionali: ciò implica che anche il lavoratore stagionale, qualora ricorrano le ipotesi di particolare sfruttamento lavorativo indicate nel comma 12bis dell’art.22 TU, potrà accedere alle garanzie
previste per il lavoratore che denunci la condizione di particolare sfruttamento e cooperi nel relativo procedimento penale, garanzie che comprendono anche la possibilità di accedere ad un permesso di soggiorno per motivi umanitari.

Avv. Paolo Cognini
Docente in Diritto dell’Immigrazione presso l’Università degli Studi di Macerata

Avv. Paolo Cognini (Ancona)

Foro di Ancona.
Esperto in Diritto Penale e Diritto dell’immigrazione e dell’asilo, da sempre impegnato nella tutela dei diritti degli stranieri.

Socio ASGI, è stato docente in Diritto dell'immigrazione presso l'Università di Macerata.

Autore di pubblicazioni, formatore per enti pubblici e del privato sociale, referente della formazione del Progetto Melting Pot Europa.


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