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In Nigeria l’autorità statale punisce con la detenzione l’omosessualità

Tribunale di Bari, ordinanza del 29 agosto 2017

Il Giudice, diversamente da quanto riferito dalla Commissione territoriale, ha ritenuto credibile il racconto reso dal ricorrente perché circostanziato con riferimento a fatti, luoghi e persone..
Ha rilevato, inoltre, che “il codice penale nigeriano punisce con la detenzione gli atti sessuali tra persone dello stesso sesso e, nel gennaio 2014, è stata promulgata una legge che punisce sempre con il carcere chi contrae matrimonio o un’unione civile gay o che rende pubblica la propria relazione omosessuale. Dunque in Nigeria è la stessa autorità statale ad avversare le unioni omosessuali e lo status stesso di omosessuale non consentendo la libera espressione della propria sessualità e cercando e creando già sul piano normativo una discriminazione tra individui che non trova alcuna plausibile giustificazione nei principi regolatori dei rapporti sociali in uno stato democratico come l’Italia (cfr. Cass. civ. n. 15981/2012)“.
Il Giudice ha perciò riconosciuto la protezione sussidiaria “considerato che il rientro nel suo paese comporterebbe un grave pericolo per la sua incolumità fisica e del resto la stessa rilevanza penale che quell’ordinamento attribuisce all’omosessualità evidenzia come al ricorrente sarebbe negato l’esercizio di diritti fondamentali della personalità costituzionalmente garantiti“.

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Tribunale di Bari, ordinanza del 29 agosto 2017