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Disoccupazione – Prestazioni a sostegno del reddito

La nuova NASPI, la DIS-COLL e la Disoccupazione Agricola

Fotografia: Giovanna Dimitolo

La nuova NASPI

La NASpI è stata introdotta dal D. Lgs. 22/2015 per tutelare gli eventi di perdita involontaria dell’occupazione che si sono verificati dal 1° maggio 2015. Questa nuova tipologia di ammortizzatore sociale sostituisce integralmente sia l’ASpI che la miniASpI.

Chi può usufruirne?

In presenza di determinati requisiti, possono beneficiare della NASpI i lavoratori dipendenti, nonché gli apprendisti, i soci di cooperativa e il personale artistico con rapporto di lavoro subordinato.

Ne restano esclusi i dipendenti pubblici se assunti con contratto di lavoro a tempo indeterminato.

Ne restano altresì esclusi i lavoratori dipendenti del settore agricolo, che possono continuare a percepire l’indennità di Disoccupazione agricola.

Sono esclusi dalla NASpI anche i lavoratori extracomunitari con permesso di lavoro stagionale.

Quali requisiti sono richiesti?

Per ottenere l’indennità NASpI i lavoratori interessati devono possedere congiuntamente i seguenti requisiti:

1) stato di disoccupazione involontaria ( sono ad esempio esclusi i lavoratori dimissionari, ad eccezione delle dimissioni per giusta causa);

2) almeno 13 settimane di contribuzione nei quattro anni precedenti l’inizio del periodo di disoccupazione;

3) almeno 30 giornate di lavoro effettivo nei 12 mesi precedenti l’inizio del periodo di disoccupazione.

A quanto ammonta la NASpI?

L’importo mensile della NASpI corrisponde al 75% della Retribuzione media mensile degli ultimi quattro anni nei casi in cui la stessa risulti inferiore o uguale ad € 1.221,44 (importo relativo all’anno 2019). Qualora la Retribuzione media mensile fosse superiore ad € 1.221,44, l’importo mensile della NASpI corrisponde al 75% di detto importo (cioè € 916,08) cui si somma il 25% calcolato sulla quota eccedente di retribuzione media mensile.

In ogni caso, per l’anno 2019 l’indennità non può essere erogata per un importo superiore ad € 1.328,76.

A partire dal 4° mese di percezione l’importo spettante viene ridotto del 3% per ogni mese.

Quando fare domanda

La domanda deve essere presentata all’INPS esclusivamente in via telematica e a pena di decadenza entro 68 giorni, che decorrono:

  • dalla data di cessazione del rapporto di lavoro;
  • dalla cessazione del periodo di maternità indennizzato qualora la maternità sia insorta nel corso del rapporto di lavoro successivamente cessato;
  • dalla cessazione del periodo di malattia indennizzato o di infortunio sul lavoro/malattia professionale, qualora siano insorti nel corso del rapporto di lavoro successivamente cessato;
  • dalla definizione della vertenza sindacale o dalla data di notifica della sentenza giudiziaria;
  • dalla cessazione del periodo corrispondente all’indennità di mancato preavviso ragguagliato a giornate;
  • dal trentottesimo giorno dopo la data di cessazione, in caso di licenziamento per giusta causa.

Il termine per la presentazione della domanda è sospeso nei seguenti casi:

  • in caso di maternità indennizzabile insorta entro i 68 giorni dalla data di cessazione del rapporto di lavoro, il termine è sospeso per un periodo pari alla durata dell’evento di maternità indennizzato e riprende a decorrere per la parte residua al termine del predetto evento;
  • in caso di malattia comune indennizzabile da parte dell’INPS o di infortunio sul lavoro/malattia professionale indennizzabile da parte dell’INAIL, insorti entro i 60 giorni dalla data di cessazione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato, il termine è sospeso per la durata della malattia o dell’infortunio e riprende a decorrere per la parte residua al termine della malattia o dell’infortunio.

Come fare domanda

La domanda deve essere presentata online attraverso il servizio dedicato. Prima di accedere al servizio, puoi scaricare e consultare tra gli Allegati il tutorial “NASpI: invio domanda” per avere istruzioni sulla compilazione dei relativi campi. Per comprendere come utilizzare gli altri servizi NASpI collegati a questa scheda, ti suggeriamo di scaricare anche i tutorial: “NASpI: consultazione domande” e “NASpI: comunicazione“.

In alternativa, si può fare domanda tramite:

 Contact center al numero 803 164 (gratuito da rete fissa) oppure 06 164 164 da rete mobile;


DIS-COLL: la nuova indennità per i lavoratori a progetto e collaboratori

Il D. Lgs. 22/2015 ha introdotto, in via sperimentale per l’anno 2015, poi prorogato più volte dal legislatore, sino a divenire strutturale con la legge sul lavoro autonomo (ex art. 7 della legge 81/2017), un’indennità di disoccupazione specifica per i collaboratori coordinati e  continuativi e per i lavoratori a progetto in relazione a cessazioni dell’attività lavorativa intervenute a partire dal 1° gennaio del 2015.

Ne restano esclusi i pensionati, i soggetti titolari di partita IVA, gli amministratori e i sindaci delle società, i partecipanti a collegi e commissioni, gli amministratori locali.

Per ottenere l’indennità, i soggetti interessati devono possedere congiuntamente tutti i requisiti di seguito elencati:

  • Perdita involontaria del rapporto di lavoro;
  • Iscrizione in via esclusiva alla Gestione separata dell’INPS;
  • assenza di partita IVA;
  • stato di disoccupazione al momento della presentazione della domanda;
  • almeno 3 mesi di contribuzione nel periodo nel periodo che va dal 1° gennaio dell’anno solare precedente il periodo di disoccupazione e fino  all’evento stesso. A partire dal 5/09/2019 tale requisito è stato ridotto ad un mese (es. licenziamento 20 maggio 2020: periodo interessato 1 gennaio 2019-20 maggio 2020)

L’importo mensile della DIS-COLL è pari al 75% del reddito medio mensile nel caso in cui questo risulti pari o inferiore ad  €1.221,44 euro (importo soglia per l’anno 2019). Qualora risultasse superiore, la misura della DIS-COLL è pari al 75% dell’ importo soglia (cioè € 916,08), incrementata di una somma pari al 25% calcolato sulla quota eccedente.

Così come per la NASpI, l’indennità DIS-COLL non può in ogni caso superare per il 2019 l’importo massimo mensile di € 1.328,76.


Disoccupazione Agricola

La disoccupazione agricola è una prestazione a cui hanno diritto i lavoratori agricoli iscritti negli  elenchi nominativi dei lavoratori agricoli.

Spetta a operai agricoli a tempo determinato, piccoli coloni e compartecipanti familiari, operai agricoli a tempo indeterminato che risultano iscritti solo per parte dell’anno

I requisiti per accedere alla prestazione sono:

  1. Iscrizione negli elenchi dei lavoratori agricoli a tempo determinato (OTD) per l’anno a cui si riferisce la domanda;
  2. Anzianità assicurativa di almeno due anni;
  3. N. 102 giornate agricole nel biennio formato dall’anno a cui si riferisce la domanda e l’anno precedente.

Importo

  • l’indennità viene erogata per un numero di giornate annue pari a quelle lavorate entro il limite di 365 (366 per gli anni bisestili) detratte le giornate lavorate a qualsiasi titolo e quelle già indennizzate a titolo di altro sostegno al reddito;
  • la misura è pari al 40% del salario medio convenzionale valido per la provincia di appartenenza, o della retribuzione effettiva percepita qualora superiore. Dall’importo così calcolato va detratto il 9% per ogni giornata indennizzata a titolo di contributo di solidarietà.
  • La percentuale erogata agli operai agricioli a tempo indeterminato è del 30% e non è applicato il contributo di solidarietà.

Con la disoccupazione agricola, in presenza dei prescritti requisiti, è possibile richiedere anche l’Assegno al Nucleo familiare.

La domanda si presenta solo per via telematica entro il termine perentorio del 31 marzo dell’anno successivo al quale si riferisce la prestazione


Per l’accertamento dei requisiti richiesti e la presentazione della domanda il patronato INAC è gratuitamente a tua disposizione:

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