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Inespellibile il migrante che abbia maturato profondi legami familiari in Italia

Sentenza del Giudice di Pace di Genova ord.166/15

C. si trova in Italia da oltre diciassette anni, ove ha fatto regolare ingresso nel 1997 per cercare lavoro in regime di esenzione di visto ed ha sempre svolto attività lavorativa nel nostro Paese poiché titolare seppur in maniera discontinua di permesso di soggiorno.
In seguito alla sanatoria del 2009, peraltro, C. provvedeva a richiedere un permesso di lavoro avendo sottoscritto regolare contratto con la signora P.
La domanda di emersione non andava tuttavia a buon fine e, per tali ragioni, la donna proponeva ricorso al Tar.
Nel nostro Paese la Sig.ra C. convive con i propri familiari, in particolare con i suoi figli.
In data 28.1.2014 la sig.ra C. veniva sottoposta a controllo di polizia e, a seguito di identificazione a mezzo passaporto ordinario, veniva trovata sfornita di permesso di soggiorno.
Ricevuti gli atti, il Prefetto della Provincia di Genova emetteva, in pari data, un decreto di espulsione immediata dal territorio nazionale con accompagnamento coatto alla frontiera. Il Questore della provincia di Genova ordinava quindi alla ricorrente di lasciare il territorio dello Stato entro sette giorni ai sensi dell’art. 14, c. 5 bis d.lgs. 286/98;
Il decreto in oggetto, con motivazione solo apparente, poneva a proprio fondamento il rigetto all’istanza di emersione dal lavoro irregolare, senza tuttavia premurarsi di riprodurne le motivazioni, almeno per estratto, né tanto meno di allegarlo o renderlo altrimenti disponibile a C. e, infine, ometteva di considerare i profondi legami familiari che la donna vantava e a tutt’oggi vanta in Italia, nonché la sua piena integrazione nel nostro paese, ove presente da oltre diciassette anni.
Avverso tale provvedimento, la difesa di C. proponeva ricorso al Giudice di Pace di Genova nel febbraio del 2014, sottolineando quindi in fatto l’importanza dei legami famigliari stabiliti dalla donna nel nostro Paese e, in diritto, la violazione del disposto della normativa nazionale e sovranazionale in materia, in particolare: dell’art 13 del TU in materia di immigrazione, della direttiva 115/2008, del dlvo n. 5/2007 e dell’art. 8 della CEDU.
La Prefettura si costituiva in giudizio chiedendo la reiezione del ricorso.
Il Giudice di Pace di Genova, in persona della Dr.ssa di Palo, con decisione n.5054/2015, riteneva di accogliere le argomentazioni della difesa della Sig.ra C., ritenendo fondamentali allo scopo: la presenza stabile e duratura della ricorrente sul territorio nazionale (prolungatasi per circa 18 anni), la presenza di legami famigliari, la titolarità di regolare passaporto, l’intervenuta sentenza del Tribunale di Sorveglianza di Genova sulla riabilitazione della ricorrente e, in ultimo, l’affidamento dei minori alla madre da parte del Tribunale dei minori.

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Sentenza del Giudice di Pace di Genova ord.166/15