Per la libertà di movimento, per i diritti di cittadinanza

Invalidità civile. Se sussiste il requisito sanitario per la pensione civile, l’inps deve riconoscere la reversibilità della pensione anche in assenza del permesso di soggiorno di lungo periodo.

Si ringraziano l'Avv. Monica Olivi e Anna De Simoni per la segnalazione

Questa sentenza importantissima evidenzia l’incostituzionalità dell’art. 80 comma 19 della legge n. 388 del 2000, nella parte in cui esso subordina al requisito della titolarità della carta di soggiorno la concessione agli stranieri, legalmente soggiornanti nel territorio dello Stato, della pensione e della indennità di accompagnamento per ciechi assoluti e dell’assegno sociale maggiorato.

In generale si evidenzia come sia discriminatorio limitare l’assistenza sanitaria ed i relativi benifici a quei cittadini che hanno un palese diritto a soggiornare e pertanto non possono subire particolari limitazioni per il godimento dei diritti fondamentali della persona, riconosciuti invece ai cittadini.

Particolarmente evidenziata la sentenza n. 40 del 2013 la Corte è tornata ad occuparsi della legittimità costituzionale dell’articolo 80, comma 19, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, ―nella parte in cui subordina la concessione della indennità di accompagnamento al possesso della carta di soggiorno, e dunque anche al requisito della durata del soggiorno medesimo nel territorio dello Stato‖, dichiarandone l’illegittimità costituzionale, laddove subordina al requisito della titolarità della carta di soggiorno la concessione agli stranieri legalmente soggiornanti nel territorio dello Stato della indennità di accompagnamento di cui all’art. 1 della legge 11 febbraio 1980, n. 18 e della pensione di inabilità di cui all’art. 12 della legge 30 marzo 1971, n. 118.