Per la libertà di movimento, per i diritti di cittadinanza

Iscrizione al Servizio sanitario nazionale per cittadini stranieri non appartenenti all’Unione europea regolarmente soggiornanti

Ai sensi dell’art. 34 del D.Lgs 286/1998hanno l’obbligo di iscrizione al Servizio Sanitario Nazionale e hanno parità di trattamento e piena eguaglianza di diritti e doveri rispetto ai cittadini italiani per quanto attiene l’obbligo contributivo, all’assistenza erogata in Italia dal Servizio Sanitario Nazionale e alla sua validità temporale” coloro che sono in possesso, o che abbiano chiesto il rinnovo, di un permesso di soggiorno per:

  • Lavoro subordinato (anche stagionale)
  • Lavoro autonomo
  • Motivi familiari (nel caso di familiari ultrasessantacinquenni solo se hanno fatto ingresso in Italia prima del 5 novembre 2008, come da Circolare Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, DGRUERI/VI/1.3.ba/9682/P del 4 maggio 2009)
  • Protezione internazionale (asilo politico/rifugiato)
  • Protezione sussidiaria, motivi umanitari e asilo umanitario [con quest’ultima dicitura si fa riferimento a quanto previsto dall’art. 18 comma 1 (vittime di violenza o grave sfruttamento), art. 19 comma 2 lettere a) e d) (minori e donne in gravidanza e fino a 6 mesi dalla nascita del figlio), art. 20 comma 1 (protezione temporanea straordinaria) e 40 comma 1 (alloggiamento in centri di accoglienza per motivi di emergenza) del Testo Unico]
  • Richiesta di protezione internazionale
  • Attesa adozione
  • Affidamento, compresi i minori stranieri non accompagnati e quelli soggiornanti per programmi di recupero psico-fisico
  • Richiesta di cittadinanza
  • Soggiornanti di lungo periodo
  • Familiari (coniuge, partner se riconosciuto dalla normativa, discendenti fino ai 21 anni o a carico, ascendenti) non comunitari di cittadino comunitario iscritto al Ssr
  • Attesa occupazione
  • Attesa regolarizzazione (per chi è in attesa di definizione della pratica di emersione dal lavoro nero)
  • Minori stranieri a prescindere dal possesso del permesso di soggiorno (art. 35 comma 3 del TU in esecuzione della Convenzione sui diritti del fanciullo del 20 novembre 1989 ratificata con L. n. 176 del 27 maggio 1991)
  • Genitore con permesso ai sensi art. 31 TU
  • Donna con permesso per cure ai sensi dell’art. 19 comma 2 lettera d) e il padre (sentenza Corte Costituzionale n.376 del 27 luglio 2000).
  • Studenti che in precedenza erano già stati iscritti a titolo obbligatorio
  • Detenuti e internati a prescindere dal possesso di un titolo di soggiorno
  • Permessi per motivi di giustizia
  • Motivi religiosi per religiosi che abbiano degli introiti
  • Status di apolide
  • Motivo di studio per studenti-lavoratori
  • Residenza elettiva con titolarità di pensione contributiva italiana
  • Motivi di salute/umanitari (no ingresso per cure mediche)

Anche in attesa del primo rilascio di un permesso di soggiorno che sia ricompreso nell’elenco, l’anagrafe sanitaria deve procedere all’iscrizione temporanea al Ssn sulla base della documentazione attestante l’avvenuta richiesta del permesso di soggiorno. A prescindere dal tipo di titolo di soggiorno, lo svolgimento di un’attività lavorativa o l’iscrizione nelle liste di collocamento, nel rispetto della legislazione del lavoro, dà diritto all’iscrizione obbligatoria del cittadino straniero regolarmente soggiornante (es: studenti con un contratto di lavoro a tempo determinato).

L’anagrafe sanitaria non deve procedere alla verifica di ulteriori requisiti qualora il cittadino straniero sia in possesso di un permesso di soggiorno che preveda l’iscrizione obbligatoria. Può richiedere certificazione attestante lo svolgimento di attività lavorativa solo nel caso in cui questa venga svolta da un cittadino che non abbia un documento di soggiorno che preveda iscrizione obbligatoria.

Lo straniero regolarmente soggiornante, unitamente ai familiari a carico, è iscritto all’anagrafe sanitaria del territorio in cui ha residenza o, in mancanza di questa, nel territorio in cui ha effettiva dimora (ovvero quello indicato nel permesso di soggiorno). Chi è senza fissa dimora è da considerarsi residente nel comune in cui ha il domicilio.
Per i richiedenti asilo privi di residenza, si fa riferimento all’autocertificazione di effettiva dimora o alla dichiarazione di ospitalità. Per chi abbia richiesto o possieda un permesso di soggiorno per protezione internazionale, asilo politico, protezione sussidiaria, motivi umanitari, possono essere iscritti temporaneamente, nella fase di prima iscrizione, alla Asl in cui dichiarano di domiciliare, salvo poi aggiornare tempestivamente una volta comunicata la variazione di domicilio alla Questura in fase di rinnovo del permesso di soggiorno.
L’assistenza sanitaria spetta anche ai familiari a carico dello straniero regolarmente soggiornante con uno dei titoli dell’elenco. Per l’individuazione dei familiari a carico si fa riferimento alle disposizioni normative che regolano il percepimento degli assegni familiari o le detrazioni fiscali per carichi di famiglia (coniuge non legalmente ed effettivamente separato e i figli che non abbiano avuto un reddito complessivo superiore all’assegno sociale, anche se non conviventi o residenti all’estero; altri familiari conviventi o che percepiscano assegni alimentari dal contribuente come coniuge separato, discendenti dei figli, genitori, generi e nuore, suocero/a, fratelli e sorelle, nonni/e).
L’iscrizione al Ssn è valida dalla data di ingresso alla data di scadenza del documento di soggiorno, ma si protrae anche durante la fase di rinnovo in base alla norma del salvo buon fine e nell’ottica della continuità assistenziale. Hanno diritto a ricevere la TEAM (Tessera Europea di Assicurazione Malattia) salvo per i titolari di permessi di soggiorno che non autorizzino la circolazione all’interno dell’UE.

La Circ. 5 del 24 marzo 2000 prevede anche che nelle more dell’iscrizione al Ssn il cittadino straniero extracomunitario che necessiti di una prestazione sanitaria deve riceverla ed essere contestualmente iscritto d’ufficio al Ssn.

I documenti necessari per l’iscrizione al Ssn, con alcune eccezioni, sono:

  • ricevuta attestante l’avvenuta presentazione della richiesta di permesso di soggiorno/copia del permesso di soggiorno/ricevuta attestante l’avvenuta richiesta di – rinnovo del permesso di soggiorno
  • documento di identità
  • codice fiscale
  • residenza (autocertificazione) o dichiarazione di effettiva dimora

Ai sensi dell’art. 34 del D.Lgs 286/1998, chi è in possesso di un permesso di soggiorno di durata superiore ai tre mesi e che non rientri nelle categorie di cui sopra che prevedono l’iscrizione obbligatoria al Ssn deve assicurarsi attraverso la stipula di una polizza assicurativa privata o può chiedere l’iscrizione volontaria al Ssn, previa corresponsione di un contributo.
Questo è possibili per i titolari di permessi:

  • per motivi di studio
  • collocati alla pari
  • residenza elettiva
  • personale religioso
  • stranieri che partecipano a programmi di volontariato
  • familiari ultrasessantacinquenni con ingresso in Italia per ricongiungimento familiare dopo il 5 novembre 2008
  • personale di organizzazioni internazionali, rappresentanze diplomatiche e Uffici Consolari, a esclusione di personale assunto in Italia
  • categorie residuali

L’iscrizione volontaria ha, a prescindere dalla scadenza del titolo di soggiorno, durata annuale con riferimento all’anno solare (1 gennaio- 31 dicembre); non è frazionabile e non ha decorrenza retroattiva. Il contributo minimo è di 387,34 €, ma può essere anche rapportato al reddito complessivo conseguito nell’anno precedente “nella misura del 7,50% del reddito complessivo fino a 20.658,27 € annui; sulla quota eccedente il predetto importo e fino al limite di 51.645,68 € è dovuto un contributo nella misura del 4%”. In questo caso l’iscrizione può essere estesa anche ai familiari a carico.
Per gli studenti il contributo ammonta a 149,77€ e per i collocati alla pari 219,49 €, ma non include familiari a carico. Come si diceva, nel caso di studenti che svolgano attività lavorativa, l’iscrizione è obbligatoria.

I documenti necessari per l’iscrizione volontaria al Ssn, con alcune eccezioni, sono:
– permesso di soggiorno
– documento di identità
– codice fiscale
– residenza (autocertificazione) o dichiarazione di effettiva dimora
– ricevuta versamento quota d’iscrizione


Alcune disposizioni riportate nella scheda sono ricavate dall’Accordo Stato-Regioni del 20 Dicembre 2012, documento che tuttavia non è stato recepito da tutte le Regioni e dunque ha attualmente un’applicazione disomogenea sul territorio nazionale.

D.Lgs 286/1998, Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero
Circolare Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, DGRUERI/VI/1.3.ba/9682/P del 4 maggio 2009
Sentenza Corte Costituzionale n.376 del 27 luglio 2000
Circ. Ministero della Salute n. 5 del 24 marzo 2000
Accordo adottato dalla Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano il 20 Dicembre 2012 “Indicazioni per la corretta applicazione della normativa per l’assistenza sanitaria alla popolazione straniera da parte delle Regioni e Province autonome”

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