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La risoluzione 279 dell'Agenzia delle Entrate in contrasto con la normativa comunitaria

Iscrizione anagrafica – Imposta di bollo per i cittadini comunitari

a cura dell' Avv. Marco Paggi

L’iscrizione anagrafica dei cittadini comunitari ha dato luogo a diversi problemi interpretativi e ostacoli burocratici presso gli uffici anagrafici comunali.
Come noto, i cittadini comunitari non hanno più l’obbligo di recarsi in Questura per richiedere la carta di soggiorno, ma devono farlo solo i loro familiari, se extracomunitari, pur beneficiando del diritto di libera circolazione.
I cittadini comunitari, senza distinzione, si devono rivolgere direttamente presso l’Ufficio anagrafe dei comuni. Nel momento in cui chiedono l’iscrizione anagrafica ottengono una ricognizione sull’esistenza di tutti i requisiti previsti per il loro diritto di soggiorno e contestualmente, nel formalizzare l’iscrizione, accertano il loro diritto di soggiorno, senza necessitare di ulteriori adempimenti.

Ciò che rimaneva in dubbio presso gli uffici anagrafe, dando luogo a prassi diversificate, era se, i cittadini comunitari, all’atto dell’iscrizione anagrafica, dovessero o meno versare l’imposta pagando la marca da bollo di Euro 14,62 per la richiesta di rilascio di un attestato di iscrizione e per l’attestato stesso.

Il cittadino comunitario, ottenendo l’iscrizione all’anagrafe, secondo la prassi, si farà rilasciare un attestato di iscrizione anagrafica che potrà consentirgli di dimostrare, in qualsiasi occasione, in rapporto a qualsiasi ufficio, la propria regolarità di soggiorno, cioè la già avvenuta verifica, da parte delle autorità competenti, del possesso di tutti i requisiti previsti dalla legge per l’esercizio della libertà di circolazione e di stabilimento in qualsiasi paese dell’Unione Europea.

La questione riguarda una somma non particolarmente considerevole, considerato che invece i cittadini extracomunitari, per inoltrare una domanda di rinnovo del permesso di soggiorno, di durata anche di pochi mesi, devono spendere 70 euro.

I 14,62 Euro per la richiesta del rilascio dell’attestato di iscrizione anagrafica (di durata permanente) e gli altri 14,62 Euro per l’attestazione stessa, potrebbero considerarsi un trattamento di favore.
La questione però non è di poco conto se si considera che, verosimilmente, questa imposta di bollo è un costo che solo i cittadini comunitari all’atto dell’iscrizione devono affrontare.
Questo rappresenta una sorta di differenziazione di trattamento che, per la verità, non sembra compatibile con i principi sanciti dalle norme comunitarie in materia di libertà di circolazione
.

Il principio cardine è quello per cui, all’interno dello spazio europeo, i cittadini comunitari devono potersi muovere e stabilire liberamente, possono quindi scegliere il luogo dove andare a risiedere, svolgere l’attività lavorativa subordinata o autonoma, in condizione di piena parità.
Non sembra invece si possa parlare di piena parità nel momento in cui, al cittadino comunitario, oltre ai normali adempimenti previsti per tutta la popolazione italiana, (pagare le marche da bollo per le istanze e i certificati in cui è previsto dalla legge italiana) venga chiesto di sostenere un costo aggiuntivo di 14,62 Euro per richiedere l’attestato di iscrizione, e di altre 14,62 euro per l’ottenimento dell’attestato stesso.

Riguardo a questo si è pronunciato il Ministero dell’Interno, proponendo all’Agenzia delle entrate una propria interpretazione favorevole ai cittadini comunitari, con la quale riteneva che non fosse necessario pagare alcuna marca da bollo per queste operazioni. Questa interpretazione del Ministero si basava sul contenuto della Direttiva 2004/38/CE che è stata recepita nel .
Avendo il Ministero dell’Interno proposto questa interpretazione favorevole con riferimenti ad ampi richiami normativi, ci si sarebbe potuti aspettare che l’Agenzia delle entrate accogliesse questa interpretazione.

Diversamente, l’Agenzia delle entrate, a fronte di un appello proposto dal Ministero dell’Interno in data 1 Giugno 2007, ha risposto il 4 Ottobre 2007, allineandosi ad un parere già precedentemente diramato dall’Agenzia delle entrate del Piemonte sulla base di una dichiarazione proposta dall’Associazione Nazionale di Ufficiali di Stato Civile e Anagrafe.
Con la risoluzione n. 279 del 4 Ottobre 2007, l’Agenzia delle entrate, Direzione Centrale, ha risposto al Ministero dell’Interno ribadendo il punto di vista dell’Agenzia delle entrate del Piemonte.
Il Ministero dell’Interno non aveva mancato di sottolineare che, nell’ ordinamento italiano, e per la generalità della popolazione italiana, non è prevista la necessità di chiedere un attestato di iscrizione anagrafica. La verifica dell’iscrizione nelle liste di anagrafe della popolazione può addirittura avvalersi della così detta autocertificazione. Il Ministero dell’Interno non ha mancato di sottolineare questo aspetto, e non ha mancato nemmeno di richiamare il contenuto dell’art. 25 del Dlgs 30/2007.

L’Agenzia delle entrate, con la risoluzione n. 279 del 4 ottobre 2007, ha ritenuto che, la circostanza in cui nell’ordinamento italiano non sia previsto un attestato che contenga contemporaneamente tutte le informazioni riferibili all’ iscrizione anagrafica e al diritto di soggiorno permanente, non ha un rilievo ai fini dell’applicazione dell’imposta di bollo.

Tutte le certificazioni, comprese quelle anagrafiche, sono riconducibili agli “atti dei provvedimenti degli organi dell’amministrazione dello Stato, delle Regioni, delle Province e dei Comuni, rilasciati a coloro che ne abbiano fatto richiesta”. In pratica, tutti gli atti rilasciati da parte degli enti, anche locali, a chi ne fa richiesta, sono assoggettati all’imposta di bollo, secondo l’art. 4 del Dpr del 72, in particolare, la tariffa legata al Dpr 72 prevede, per tutti i certificati richiesti alle pubbliche amministrazioni, l’applicazione dell’imposta di bollo di euro 14,62.

L’art. 17 comma 3 del D. Lgs n. 30 del 2007 dispone il rilascio gratuito della carta di soggiorno permanente dei familiari e prevede altresì che l’iscrizione all’anagrafe dei cittadini comunitari avvenga gratuitamente.

Il significato contenuto nella norma comunitaria è molto evidente e assolutamente chiaro: la richiesta di attestati di iscrizione anagrafica, certificati di soggiorno e certificato di soggiorno permanente come pure la ricevuta della domanda di carta di soggiorno che si fa in questura da parte del familiare extra comunitario del cittadino comunitario è gratuita
. L’esercizio di libertà di circolazione, di stabilimento da parte di cittadini comunitari come pure da parte di loro familiari non può essere assoggettato ad oneri e, quindi, al pagamento di imposte che siano differenziate e maggiori rispetto a quelle previste per la totalità della popolazione.
Questa norma esclude quindi la marca da bollo ma, sottolinea l’Agenzia delle entrate, il contenuto del D. Lgs n. 30 del 6 febbraio 2007 lo fa solamente per chi richiede la carta di soggiorno e la carta di soggiorno permanente. Non si parla invece dell’attestato di iscrizione anagrafica e della richiesta di attestazione e dell’attestazione di soggiorno. Chiaramente questo è il risultato di una cattiva e non corretta trasposizione nella legislazione nazionale di quanto stabilito in modo chiarissimo e inequivocabile.
È chiaro che quando la Direttiva 2004/38/CE dice che l’attestato di iscrizione anagrafica non deve essere assoggettato a costi o imposte, come pure il certificato di soggiorno permanente e la ricevuta della domanda di carta di soggiorno per familiare extra comunitario del cittadino comunitario, manifesta la volontà di non assoggettare, per questi adempimenti, ad alcuna imposta od onere che sia superiore o diverso da tutti quelli che sono generalmente previsti per la popolazione.

Il D.Lgs n. 30 del 6 febbraio 2007, che ha recepito questa Direttiva, si è “dimenticato” di prevedere la gratuità per tutti questi documenti, prevedendola solo per la carta di soggiorno. Per la verità, questo Dlgs, non prevede in ogni caso che si debba richiedere questo attestato di iscrizione anagrafica e che poi debba essere rilasciato questo attestato per essere utilizzato nei rapporti con le diverse amministrazioni.