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L’Inps condannato a correggere sul sito le informazioni in tema di indennità di maternità di base alle madri straniere

Tribunale di Milano, ordinanza del 6 novembre 2015

Non sussiste alcuna ragionevole correlabilità tra la finalità perseguita dal legislatore con l’istituzione dell’assegno di maternità di base di cui all’art. 74 Dlgs 151/01 e la esclusione da detta provvidenza delle madri prive del permesso di soggiorno di lungo periodo. Pertanto, in forza di una lettura costituzionalmente orientata di tale norma, il diniego di tale assegno – da parte del Comune – alle donne straniere con permesso di soggiorno ordinario deve essere qualificato come discriminazione.

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Tribunale di Milano, ordinanza del 6 novembre 2015

Il tribunale di Milano con ordinanza del 6 novembre 2015 ha ordinato al Comune di Milano e all’INPS di rimuovere dai rispettivi siti la limitazione alle sole madri lungo soggiornanti del diritto alla indennità di maternità di base.

Anche secondo il tribunale di Milano l’indennità di maternità di base spetta, in forza di una lettura costituzionalmente orientata dell’art. 74 Dlgs 151/01, anche alle cittadine di paesi terzi prive di permesso di soggiorno di lungo periodo. Il giudice, oltre ad attribuire la prestazione alla ricorrente, ha ordinato al Comune di Milano e all’Inps di rimuovere dai rispettivi siti qualsiasi riferimento alla requisito del permesso di lungo periodo. I due enti dovranno a questo punto adeguare non solo le informazioni rese sul sito ma anche la gestione delle domande, consentendo la presentazione delle stesse a tutte le madri straniere.