Per la libertà di movimento, per i diritti di cittadinanza

L’amministrazione non può negare o revocare il PdS sulla base del mero riscontro della sussistenza di una condanna penale

Sentenza T.A.R. Liguria (sez. seconda) n.00955/2015

Nel provvedimento emesso dal Questore di Savona, oggetto della impugnazione, si leggeva testualmente: “…. visto che il predetto in data 28.10.2011 è stato condannato dal Tribunale di Savona alla pena di mesi otto di reclusione perché resosi responsabile del reato di cui all’at. 572 c.p.; considerato che la normativa vigente (art. 9, comma 4 del D.L.vo 286/98) prevede che il permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo non può essere rilasciato agli stranieri pericolosi per l’ordine e la sicurezza dello Stato e che la normativa vigente prevede che il permesso di soggiorno o il suo rinnovo sono rifiutati …. (omissis) … quando vengono a mancare i requisiti richiesti per l’ingresso ed il soggiorno nel territorio dello Stato (art. 5, comma 5 D.L.vo 286/98), e che non è ammesso in Italia lo straniero che …. (omissis) …, che risulti condannato, anche a seguito di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 del codice di procedura penale, per reati previsti dall’art. 380, commi 1 e 2 del codice di procedura penale ovvero per reati inerenti gli stupefacenti …. (omissis) (art. 4, comma 3 del D.Lvo 286/98).

I motivi di diritto esposti nel ricorso sono i seguenti:

– Violazione e falsa applicazione dell’art. 9, comma 4 del D. Lgs. 286/98.

– Eccesso di potere per difetto di istruttoria, travisamento dei presupposti, sviamento e carenza di motivazione.

– Violazione dell’art. 5, comma 5, del D.Lgs. 286/98, come modificato dall’art. 2 del D. Lgs. 8 gennaio 2007 n. 5.

Un sunto delle deduzioni contenute nel ricorso

Al riguardo, va innanzitutto evidenziato che l’art. 9 del D.Lgs. n. 286/98 non fa discendere automaticamente la revoca del permesso di soggiorno CE a tempo indeterminato dal riscontro di una sentenza di condanna emessa nei confronti dello straniero.

Stando al dato letterale, “nel valutare la pericolosità, si tiene conto anche … di eventuali condanne … “. La condanna va dunque considerata tenendo conto della situazione complessiva in cui versa lo straniero.

E l’Amministrazione ha omesso di valutare tutta una serie di elementi che invece potevano risultare idonei a rilevare l’assenza di pericolosità sociale attuale dello straniero, cosicché il provvedimento impugnato risulta viziato per difetto d’istruttoria, per assoluta carenza di motivazione, nonché per violazione dell’art. 9 del D.Lgs n. 286/98.

Si deve rilevare che l’attuale art. 9 cit non specifica che deve tenersi conto anche delle sentenze patteggiate, mentre tale specificazione continua ad essere prevista dall’art. 4, comma 3 e dall’art. 5, comma 5 in tema di revoca di permessi di soggiorno di “breve periodo”.

L’interpretazione sistematica del testo unico porta dunque a ritenere che, laddove si verta in tema di revoca del permesso di soggiorno per soggiornanti di lungo periodo, l’amministrazione non può tener conto, o comunque non può assegnare una valenza decisiva, alle sentenze “patteggiate”, che nulla dicono in ordine all’effettiva responsabilità dell’imputato.

Dall’altra parte, la giurisprudenza amministrativa, afferma che l’amministrazione non può negare o revocare il permesso di soggiorno sulla base del mero riscontro della sussistenza di una condanna penale, ma deve valutare la condotta complessiva dello straniero ed esprimere una valutazione sulla pericolosità attuale dello stesso.

Avv. Uljana Gazidede

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Sentenza T.A.R. Liguria (sez. seconda) n.00955/2015