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L’applicazione della clausola discrezionale nella procedura Dublino per tutelare i diritti fondamentali contro il rimpatrio in Afghanistan da parte della Norvegia

Tribunale di Roma, decreto n. 7899 del 5 giugno 2018

Il Tribunale di Roma fa applicazione della clausola discrezionale prevista dall’art. 17 del Regolamento Ue n. 604/2013 ed annulla il provvedimento dell’Unità Dublino per la ripresa in carico da parte della Norvegia di un cittadino afghano che in Norvegia aveva esaurito i mezzi di impugnazione della decisione di diniego della protezione internazionale.

Ai fini dell’applicazione della clausola discrezionale il Tribunale di Roma ha attentamente considerato la condizione dell’Afghanistan riscontrando come il paese di origine sia un “territorio tuttora in fiamme nel quale la vita e l’incolumità ed i diritti fondamentali della popolazione sono continuamente posti a repentaglio”.

Il provvedimento dell’Unità Dublino, dunque, pur esente da vizi sul piano temporale e sostanziale, si risolverebbe in una violazione dei diritti fondamentali della persona ove facesse applicazione formale dell’art. 23 Regolamento Ue n. 604/2013 in quanto il trasferimento in Norvegia sarebbe preliminare al rimpatrio del richiedente in Afghanistan.

La decisione dell’autorità norvegese, infatti, “si fonda sulla esclusione della soggezione del ricorrente a rischio individualizzato di persecuzione o danno grave, e sulla conclusione che il paese di provenienza non è soggetto a rischio generalizzato”.

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Tribunale di Roma, decreto n. 7899 del 5 giugno 2018