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L’assegno sociale spetta al cittadino extra UE residente in Italia nonostante la mancanza del requisito di residenza decennale

Tribunale di Lecce sez. lavoro, sentenza n. 2397 del 8 giugno 2017

Photo credit: Angelo Aprile

E’ quanto è stato deciso dal Tribunale di Lecce, sez. lavoro, che ha riconosciuto il diritto alla prestazione di cui all’art. art. 3, comma 6, L. 335/95 ad una cittadina congolese, titolare di permesso di soggiorno per motivi umanitari, nonostante la mancanza del requisito di residenza decennale.

Le motivazioni della sentenza: “la cittadina congolese risulta vivere stabilmente in Italia dal 28/05/2013 con permesso di soggiorno per motivi umanitari; si tratta di una permanenza stabile e non di breve durata, né peraltro vi sono deduzioni di segno contrario dell’INPS […].
Il diniego della provvidenza richiesta si basa unicamente sulla mancanza della permanenza stabile per dieci anni in territorio italiano, ma si è già visto che tale requisito appare discriminatorio e quindi illegittimo “ove si versi in tema di provvidenza destinata a fare fronte al sostentamento della persona“, quale l’assegno sociale; non si può infatti pretendere che la ricorrente (nata nel dicembre 1945 e che quindi ha 72 anni) debba attendere altri sei anni prima di maturare il diritto alla prestazione richiesta
“.

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Tribunale di Lecce sez. lavoro, sentenza n. 2397 del 8 giugno 2017