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L’autorizzazione alla permanenza in Italia del familiare del minore non richiede necessariamente l’esistenza di situazioni di emergenza o di circostanze contingenti ed eccezionali strettamente collegate alla sua salute

Tribunale per i Minorenni di Bari, decreto del 22 marzo 2017

Pubblichiamo un decreto del Tribunale per i Minorenni di Bari nel quale ricorrono le condizioni di cui all’articolo art. 31. terzo comma D.Lgs. n. 286/98, che prevede nell’esclusivo interesse del minore la permanenza in Italia dei genitori.
La famiglia albanese era giunta in Italia con visto turistico ottenendo poi un permesso per cure mediche, avendo difficoltà a rientrare nel paese d’origine per la mancanza di un’attività lavorativa in Albania. Ospitati nell’abitazione di un parente, il padre della minore lavora saltuariamente come bracciante agricolo e la madre è casalinga e si occupa della piccola S.
Il PM in sede ha chiesto l’autorizzazione per i ricorrenti di permanere nel territorio nazionale per anni due.
Nel decreto viene ribadito il consolidato orientamento della giurisprudenza (SU della Corte di Cassazione n.21799/10) secondo cui la temporanea autorizzazione alla permanenza in Italia del familiare del minore, prevista dall’art. 31 del dlgs 286/98 in presenza di gravi motivi connessi al suo sviluppo psico – fisico, non richiede necessariamente l’esistenza di situazioni di emergenza o di circostanze contingenti ed eccezionali strettamente collegate alla sua salute, potendo comprendere qualsiasi danno effettivo, concreto, percepibile ed obiettivamente grave che, in considerazione dell’età o delle condizioni di salute ricollegabili al complessivo equilibrio psico – fisico, deriva o deriverà certamente al minore dall’allontanamento del familiare o dal suo definitivo sradicamento dall’ambiente in cui è cresciuto.
Nel caso in esame si è tenuto in considerazione la presenza di cura ed affetto dei genitori nei confronti della minore e il fatto che la minore necessita di una adeguata situazione abitativa e di un adeguato accudimento. Se i genitori fossero costretti a tornare in Albania si troverebbero privi sia di un’abitazione e sia di un’attività lavorativa.

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Tribunale per i Minorenni di Bari, decreto del 22 marzo 2017